Mandato d'arresto europeo di una madre convivente con un figlio minore: rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Federica Zazzaro
Federica Zazzaro
23 Settembre 2022

Dopo la modifica legislativa di cui al D.lgs. n. 10/2021, la Corte di Cassazione, discostandosi dal proprio precedente orientamento in materia di esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una madre convivente con un figlio minore, decide di interrogare la Corte di giustizia in via pregiudiziale.
Il caso

Con l'ordinanza in epigrafe la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, circa l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo in relazione alla richiesta di consegna avanzata all'Italia da parte delle autorità belghe di una madre con figlio minorenne.

Nel caso di specie quest'ultima, cittadina nigeriana, era stata condannata dal tribunale di Anversa ad una pena di cinque anni per i reati di tratta di esseri umani e agevolazione dell'immigrazione clandestina.

Il mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dall'autorità belga era stato respinto da parte della Corte d'appello di Bologna, non avendo quest'ultima ricevuto le richieste informazioni circa le modalità di esecuzione della pena nei confronti della donna e circa le misure di protezione da adottare nei confronti del bambino minorenne.

Avverso tale decisione avevano presentato ricorso sia il Procuratore generale che l'interessata.

Il primo chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata in quanto pronunciata in violazione degli artt. 16 e 18 della legge l. n. 69del 22 aprile 2005 come modificati dal decreto legislativo n. 10 del 2021 il quale ha eliminato tutte le clausole di rifiuto originariamente previste dalla legge n. 69 del 2005 che non trovavano riscontro nella decisione quadro, tra le quali figurava l'ipotesi in esame.

La difesa, dal canto suo, appellandosi ai diritti fondamentali posti a tutela della maternità e dell'infanzia, sosteneva la necessità di rifiutare la consegna della donna, lamentando la sopravvenuta assenza del caso di specie fra le ipotesi di rifiuto obbligatorio del MAE.

La soluzione della Corte

Il giudice di legittimità, discostandosi dai precedenti in cui - richiamandosi sostanzialmente alla preclusione disposta dall'art. 275, co. 4, c.p.p. che prevede il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, se non a fronte di esigenze cautelari eccezionali, nei confronti madre di prole di età non superiore a sei anni - aveva proceduto al diretto annullamento di sentenze di consegna pronunziate in casi analoghi (1), ha affermato che spetta alla Corte di giustizia il compito di individuare i casi di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli previsti tassativamente dalla normativa nazionale e dalla decisione-quadro 2002/584/GAI.

Pur non mancando di sottolineare l'estrema rilevanza nel caso di specie dei diritti fondamentali spettanti al minore di età e che la soluzione migliore sarebbe quella di differire la consegna dopo le anzidette adeguate rassicurazioni sulle modalità di svolgimento della detenzione, con particolare riguardo alla salute e al benessere del bambino, la Corte di cassazione ha rivolto alla Corte di Lussemburgo due quesiti pregiudiziali.

Con il primo è stato chiesto se gli artt. 3 e 4 della decisione-quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretati nel senso che «non consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi». In caso di risposta affermativa, è stato ancora chiesto di sapere se i suddetti articoli siano compatibili con gli art. 7 e 24 § 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, «anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child».

Da segnalare anche la richiesta da parte della Cassazione della procedura di urgenza prevista dall'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, motivata con il richiamo alla rilevanza dei diritti fondamentali coinvolti e con il numero significativo di casi pendenti innanzi alla giurisdizione italiana ma anche di altri Stati membri.

---------------

(1) Vedi Cass., sez. VI, 3 giugno 2021, Tonuzi Anxhela, RV 281349; Cass., sez. VI, 25 giugno 2021, Eminovic Emiy, RV 281533.