Eppo: primo ricorso in materia di nomina PED italiano

Valentina Pirozzi
Valentina Pirozzi
23 Settembre 2022

EPPO, primo ricorso avverso le decisioni della giovane istituzione in materia di nomina di un procuratore europeo delegato italiano
Il caso

Il 24 marzo 2022 il Tribunale dell'Unione Europea ha depositato la prima ordinanza che, per quanto è dato sapere, vede contestata la nomina di un procuratore europeo delegato (PED) italiano effettuata da parte del Collegio della Procura europea (EPPO, istituita con regolamento (UE) 2017/1939 ed entrata in funzione il 1° giugno 2021) su proposta del procuratore capo europeo sulla base delle designazioni effettuate dagli Stati membri.

L'ordinanza in parola trae origine da una istanza di annullamento promossa, come sottolineato dallo stesso ricorrente, “in via meramente cautelativa”, avverso la delibera del 28 aprile 2021 con la quale il CSM - in ossequio alla procedura indicata dal d.lgs. n. 9 del 2021 - ha designato quindici procuratori europei delegati della Repubblica italiana, e ha prescelto, per i tre posti di procuratore europeo delegato con sede in Roma, altri candidati con esclusione della candidatura del ricorrente.

Nello specifico, avendo il ricorrente contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la legittimità della suindicata delibera, la Procura europea avrebbe, ad avviso dello stesso ricorrente, dovuto prendere in considerazione la decisione “futura” del giudice nazionale e dichiarare conseguentemente l'invalidità della decisione impugnata.

Il diritto dell'Unione non prevede la presentazione di un ricorso in via cautelativa dinanzi al giudice dell'Unione basato su un'ipotetica illegittimità, che dovesse essere accertata a livello nazionale, di un atto facente parte del procedimento di adozione dell'atto impugnato a livello dell'Unione”. Sono state queste le parole a chiusura della motivazione della ordinanza de qua con le quali i giudici hanno respinto il ricorso, dichiarandolo irricevibile.

La decisione del Tribunale UE

Il ragionamento del tribunale muove da una chiara premessa che opera riferimento alla sua giurisprudenza costante: nell'ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità di un atto dell'Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato.

Ne consegue che l'illegittimità della procedura di designazione di un candidato al posto di procuratore europeo delegato potrà essere fatta valere dinanzi all'organo dell'Unione solo dopo che la designazione stessa sarà stata contestata in sede nazionale ed eventualmente censurata dal giudice competente.

Deve attirarsi particolarmente l'attenzione sul radicale contrasto tra il Tribunale di Lussemburgo e il TAR del Lazio quanto alla natura endo o eso-procedimentale della decisione del Consiglio superiore nella scelta dei nominativi da proporre al Collegio dell'EPPO per la nomina.

Mentre il Tribunale amministrativo aveva nella sostanza rinviato dinanzi alla giurisdizione europea il ricorrente in quanto solo il definitivo atto di nomina sarebbe stato attaccabile da parte dello stesso, i Giudici di Lussemburgo hanno sottolineato l'assenza di qualsiasi argomento che dimostrasse che la decisione del Collegio EPPO fosse inficiata di un vizio proprio e nello specifico da vizi ulteriori rispetto a quelli dedotti dinanzi al giudice amministrativo nazionale, indicando che spetta al giudice nazionale “conoscere delle irregolarità da cui un atto nazionale sia eventualmente viziato”.

Proprio sulla scorta di tale pronuncia, il Consiglio di Stato, pronunziandosi da ultimo (con sentenza n. 7492/2022, Sezione settima) sull'appello proposto da parte del ricorrente avverso la sentenza di primo grado del TAR (n. 720/2022, Sezione prima), ha annullato quest'ultima censurando nel merito la motivazione del provvedimento del Consiglio superiore con la quale si era pervenuti alla designazione di un candidato diverso.

Osservazioni

Si apre ora un interessante e complesso scenario per quanto riguarda l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in quanto, essendo venuto meno il provvedimento amministrativo presupposto di designazione, la Procura europea si ritrova ora confrontata con la complessa questione della possibilità o meno che il PED, a suo tempo designato con atto oggi annullato, possa permanere nelle attuali funzioni giudiziarie sino a quando il Consiglio superiore non venga ad adottare un nuovo provvedimento di designazione.

Se l'atto di designazione, di competenza consiliare, è stato infatti annullato, non così è per l'atto di nomina, di competenza esclusiva del Collegio EPPO, la cui validità può essere contestata dinanzi al solo Tribunale di Lussemburgo ove la Procura europea non decida di agire, per così dire, in autotutela.