Non va sospesa l'efficacia dell'esclusione in caso di pendenza di un procedimento penale a carico dell'amministratore unico dell'operatore economico

Alessandra Coiante
23 Settembre 2022

L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata (…)” rimettendo “la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità.

Il caso. La società ricorrente impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara adottato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), in applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. c, c.c.p. per grave illecito professionale, dopo aver avuto conoscenza della pendenza di un procedimento penale promosso a carico dell'amministratore unico della società ricorrente per diversi reati tra cui quello di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).

L'ordinanza del TAR. L'impugnata esclusione è stata disposta poiché, secondo la stazione appaltante, i comportamenti descritti negli atti del procedimento penale in questione sarebbero oggettivamente valutabili come fatti idonei ad integrare i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'affidabilità dell'impresa concorrente, causando la perdita del requisito dell'affidabilità di cui all'art. 80, co. 5, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016.

Nell'ordinanza cautelare, il TAR afferma che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la stazione appaltante ha compiuto “un'autonoma e diretta valutazione della rilevanza dei fatti penali ascritti all'amministratore unico della società ricorrente e della idoneità degli stessi ad incidere il requisito dell'affidabilità dell'impresa concorrente e il rapporto fiduciario con la stazione appaltante”.

Inoltre, la motivazione del provvedimento di esclusione è stata esternata in maniera adeguata, tale da consentire di “cogliere e ricostruire l'iter logico-giuridico condotto dall'autorità di gara, che non evidenzia aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza anche in considerazione della oggettiva gravità dei fatti ascritti (…)”.

Il TAR ha poi ricordato che, secondo giurisprudenza costante, “L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata(…)” rimettendo “la qualificazione di una condotta come grave illecito professionale ad una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, pertanto sindacabile solo nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità e erroneità.” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 14 gennaio 2022, n.299; analogamente, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 dicembre 2020, n.2456).

Reputato, conseguentemente, il gravame non assistito da sufficiente fumus di fondatezza il TAR ha respinto la domanda cautelare fissando il merito del ricorso.