La Corte di Giustizia sulla doppia incriminabilità e sulla perfetta corrispondenza dei reati tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione

Lorenzo Salazar
Lorenzo Salazar
23 Settembre 2022

La Corte di giustizia si è espressa a favore dell'estradizione del cittadino italiano, ritornando sul principio della doppia incriminabilità e sulla perfetta corrispondenza dei reati tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione. Per i giudici del Lussemburgo il mancato rispetto del principio della doppia incriminabilità non è condizione sufficiente ad evitare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo «MAE».
Il caso

La Corte di giustizia UE si è pronunciata su una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione della condizione della doppia incriminabilità del fatto nel procedimento relativo all'esecuzione di un MAE emesso dalle autorità giudiziarie italiane nei confronti di un cittadino italiano, ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta per quattro reati, tra cui quello di «devastazione e saccheggio», commessi a Genova nel 2001.

La questione

La questione è stata sollevata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiamata a pronunciarsi dopo il rifiuto da parte della Cour d'Appel d'Angers di consegnare il soggetto, a causa di una mancata corrispondenza dei suddetti reati nei due Stati membri interessati, in relazione all'interesse giuridico tutelato.

Giova ricordare che, ai fini del rispetto della condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista nell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 4, punto 1 (1), della decisione quadro 2002/584, è necessario che il fatto posto in essere dall'estradando sia penalmente illecito sia per l'uno che per l'altro Stato, «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

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Articolo 2: “par. 4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso”;

Articolo 4: “Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo: 1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente”.

La posizione della Corte

La Corte, a tal riguardo, sottolinea che al fine del determinare il rispetto della già menzionata condizione, è «necessario e sufficiente»che «i fatti che hanno dato luogo all'emissione del mandato d'arresto europeo costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Ne consegue che non è necessario che i reati siano identici nei due Stati membri interessati».

Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, che punta a favorire una più efficace cooperazione europea, anche a scapito del rispetto delle formalità giuridiche, la Corte interpreta restrittivamente il potere dell'autorità giudiziaria di rifiutare l'esecuzione del MAE, escludendo tra i motivi di diniego, quello della mancata esatta corrispondenza tra gli elementi costitutivi dei reati nonché tra gli interessi giuridici da ciascuno di essi tutelati nel rispettivo Stato membro (per la giurisprudenza più recente in questo senso, vedi la Sentenza della Corte – Grande Sezione – del 22 febbraio 2022 in esecuzione di mandati d'arresto europei, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU).

Una diversa interpretazione della condizione di doppia incriminabilità comporterebbe infatti ostacoli alla consegna effettiva della persona ricercata e condurrebbe all'impunità di quest'ultima per l'insieme dei fatti.