Trasformazione di una società per azioni tedesca in società europea ed elezione dei sindacati nel consiglio di sorveglianza

La Redazione
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28 Aprile 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-677/20.

Avvocato generale Richard de la Tour: la trasformazione di una società per azioni tedesca in società europea non consente di pregiudicare la votazione specifica per eleggere i rappresentanti dei sindacati nel consiglio di sorveglianza

Tale votazione è infatti un elemento caratteristico del regime di partecipazione dei lavoratori in Germania e non può essere oggetto di negoziazione nell'ambito della trasformazione.

Nel 2014, la società per azioni di diritto tedesco SAP veniva trasformata in una società europea (SE), da allora denominata SAP SE. Il consiglio di sorveglianza della società, prima e dopo la trasformazione, è composto in pari numero da rappresentanti degli azionisti e dei lavoratori.

Tuttavia, prima della trasformazione, i rappresentanti dei lavoratori erano, conformemente al diritto tedesco, eletti in due votazioni distinte, una delle quali era riservata all'elezione di candidati dei sindacati.

La trasformazione è stata preceduta dalla conclusione di un accordo tra la SAP e una delegazione speciale di negoziazione (DSN) rappresentativa dei lavoratori, riguardante il futuro coinvolgimento dei lavoratori nella SAP SE. Detto accordo prevede che, in caso di riduzione a 12 del numero di membri del consiglio di sorveglianza, i sindacati manterranno il diritto di proporre candidati, ma non beneficeranno più di votazioni separate per la loro elezione.

Mentre la SAP SE intendeva effettivamente ridurre il proprio consiglio di sorveglianza a 12 membri, alcuni sindacati tedeschi, tra i quali segnatamente IG Metall (Industriegewerkschaft Metall) e ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), hanno adito i giudici tedeschi.

In questo contesto, la Corte federale del lavoro tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Ai sensi di tale direttiva, l'accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori (l'accordo sul coinvolgimento) prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

La Corte federale del lavoro desidera pertanto sapere se la votazione specifica per eleggere i rappresentanti dei sindacati in seno al consiglio di sorveglianza di una SE derivata dalla trasformazione di una società per azioni di diritto tedesco debba essere mantenuta o se possa essere esclusa dalla negoziazione dell'accordo sul coinvolgimento.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Jean Richard de la Tour propone di rispondere dichiarando che l'autonomia negoziale della DSN non consente di pregiudicare l'esistenza di una votazione distinta per eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, una determinata quota di candidati presentati dai sindacati, qualora tale peculiarità sussista e sia imperativa nel diritto nazionale applicabile alla società che dev'essere trasformata.

Per quanto riguarda la Germania e il caso della SAP SE, è a suo avviso innegabile che la votazione specifica per i rappresentanti dei sindacati è un elemento caratteristico del regime di partecipazione in detto Stato membro e che non può essere oggetto di negoziazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.

La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile