Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

La Redazione
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28 Aprile 2022

La Corte suprema della Finlandia ha proposto un rinvio pregiudiziale concernente l'interpretazione della Decisione del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

La nozione di «forza maggiore» che può impedire l'esecuzione di un mandato di arresto europeo non comprende gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali avviate dal ricercato

Quando non è stato consegnato nei termini previsti, l'interessato dev'essere rilasciato.

C e CD, cittadini rumeni, sono stati oggetto di mandati di arresto europeo emessi nel 2015 da un'autorità giudiziaria rumena, per l'esecuzione di pene detentive di cinque anni e di pene accessorie di tre anni. Queste pene sono stati inflitte per traffico di stupefacenti pericolosi ed altamente pericolosi, nonché per partecipazione a un'associazione a delinquere.

C e CD sono stati oggetto di procedure di esecuzione di questi mandati di arresto europeo in Svezia. Con decisioni emesse nel 2020, le autorità svedesi hanno ordinato la consegna di C e CD alle autorità rumene. Tuttavia, C e CD hanno lasciato la Svezia diretti in Finlandia prima dell'esecuzione di dette decisioni di consegna. Il 15 dicembre 2020, C e CD sono stati arrestati e posti in detenzione in Finlandia sulla base dei mandati di arresto europeo in questione.

Con decisioni del 16 aprile 2021, La Corte suprema finlandese ha ordinato la loro consegna alle autorità rumene. L'Ufficio centrale di polizia giudiziaria ha stabilito, in un primo tempo, il 7 maggio 2021 come data di consegna. Il trasporto aereo di C e CD verso la Romania non poteva essere organizzato prima di tale data a causa della pandemia da Covid-19. Come seconda data di consegna è stato stabilito l'11 giugno 2021.

Tuttavia, questa consegna è stata nuovamente rinviata, a causa di problemi collegati al trasporto aereo. Come terza data di consegna è stato stabilito il 17 giugno 2021 per CD e il 22 giugno 2021 per C. Tuttavia, è stato nuovamente impossibile procedere a detta consegna a causa, stavolta, della presentazione, da parte di C e CD, di domande di asilo in Finlandia.

Successivamente, C e CD hanno proposto un'azione diretta, da un lato, al loro rilascio per il fatto che il termine di consegna era scaduto e, dall'altro, al rinvio della loro consegna a causa delle loro domande di asilo. Questi ricorsi sono stati dichiarati irricevibili. Il procedimento principale verte sulle impugnazioni proposte da C e CD avverso tali decisioni dinanzi alla Corte suprema.

L'articolo 23 della decisione quadro 2002/584 (1) stabilisce le norme applicabili alla consegna dei ricercati con mandato di arresto europeo una volta che la decisione definitiva di consegna di dette persone è stata adottata dalle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione. Se non è stato consegnato entro brevissimo termine, il ricercato dev'essere rilasciato in forza dell'articolo 23, paragrafo 5. Se la consegna è impedita per causa di forza maggiore, questo termine può essere prorogato in forza dell'articolo 23, paragrafo 3, a condizione che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente concordino immediatamente una nuova data di consegna.

Il giudice del rinvio chiede anzitutto se la nozione di «forza maggiore» comprenda gli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate dalla persona oggetto del mandato d'arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell'esecuzione, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte conferma che l'avvio di azioni legali da parte della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, nel quadro di procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione, al fine di opporsi alla sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente o avente l'effetto di ritardare detta consegna, non può essere considerato una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, siffatti ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate da detta persona, non integrano gli estremi di un'ipotesi di forza maggiore.

Da ciò deriva che i termini di consegna previsti dall'articolo 23 della decisione quadro non possono considerarsi sospesi a causa di procedure pendenti nello Stato membro dell'esecuzione, proposte dalla persona oggetto del mandato d'arresto europeo, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Pertanto, le autorità dello Stato membro dell'esecuzione rimangono obbligate, in via di principio, a consegnare detta persona alle autorità dello Stato membro emittente entro i termini stabiliti.

Il giudice del rinvio chiede inoltre, da un lato, se l'obbligo di un intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia soddisfatto quando lo Stato membro dell'esecuzione affida a un servizio di polizia il compito di verificare l'esistenza di un caso di forza maggiore nonché il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento dell'interessato in stato di detenzione, fermo restando che detto interessato ha il diritto di adire in qualsiasi momento l'autorità giudiziaria dell'esecuzione affinché quest'ultima si pronuncia sui summenzionati elementi. Dall'altro, questo giudice chiede se i termini previsti dall'articolo 23 debbano essere considerati scaduti, con conseguente obbligo di rilascio di detta persona, nell'ipotesi in cui occorra ritenere che l'obbligo di intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione non sia stato soddisfatto.

La Corte constata in primo luogo che l'intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione richiesto dall'articolo 23 della decisione quadro, al fine di valutare l'esistenza di un caso di forza maggiore nonché, eventualmente, di fissare una nuova data di consegna, non può essere attribuito a un servizio di polizia dello Stato membro dell'esecuzione, quale l'ufficio centrale di polizia giudiziaria di cui al procedimento principale.

Infatti, la costatazione di un caso di forza maggiore da parte dei servizi di polizia dello Stato membro dell'esecuzione, nonché la fissazione di una nuova data di consegna, senza intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, non soddisfa i requisiti formali previsti dall'articolo 23 della decisione quadro, e ciò a prescindere dalla realtà materiale di detto caso di forza maggiore.

Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, i termini previsti dall'articolo 23 della decisione quadro non possono essere validamente prorogati e, in un caso quale quello di cui al procedimento principale, detti termini devono considerarsi scaduti.

La Corte ricorda che si ricava espressamente dal dettato dell'articolo 23 della decisione quadro che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo, qualora si trovi sempre in stato di detenzione, dev'essere rilasciata qualora detti termini siano scaduti. Non è prevista nessuna eccezione a quest'obbligo incombente allo Stato membro dell'esecuzione in una tale ipotesi. In considerazione dell'obbligo incombente allo Stato membro dell'esecuzione di dar seguito alla procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità competente di detto Stato membro ha l'obbligo, in caso di rilascio della persona oggetto di tale mandato, di adottare qualunque misura essa reputi necessaria al fine di evitare la fuga di detta persona, fatta eccezione per misure privative della libertà.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Note

(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).