Acquisizione di dati personali mediante banche dati per scopi estranei a quelli consentiti in assenza di notizia di reato

La Redazione
26 Settembre 2022

L'acquisizione di dati personali mediante l'utilizzo di banche dati per finalità estranee a quelle consentite in assenza di una notizia di reato costituisce un'ingerenza nella vita privata (art. 8 CEDU).

La Corte EDU ha ritenuto, all'unanimità, che vi è stato una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU, in un caso riguardante la compilazione di fascicoli interni da parte della polizia con i dati dei ricorrenti, i quali avevano aderito ad una campagna per l'indipendenza della Catalogna. Le informazioni personali e professionali, nonché le immagini, e in alcuni casi le opinioni politiche dei ricorrenti stessi erano state successivamente divulgate alla stampa.

La Corte ha rilevato in particolare che, la mera esistenza dei verbali di polizia, compilati con dati illegittimamente ottenuti attraverso banche dati in uso alle stesse autorità per i documenti di identità, in assenza di condotte con profili di rilevanza penale, aveva contravvenuto alla Convenzione e in particolare all'art. 8.

Quanto alla fuga di notizie, la Corte ha ritenuto accertato che lo Stato spagnolo fosse responsabile, in quanto non aveva effettuato indagine effettive, omettendo di assumere la testimonianza del Capo della polizia al fine di individuare il soggetto responsabile della divulgazione dei dati, e disponendo l'archiviazione.