Violazione del divieto di “bis in idem”: doppio binario in materia edilizia e la “close connection in substance and time”

La Redazione
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26 Settembre 2022

Violazione del divieto di ne bis in idem, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU: per lo stesso abuso edilizio è stata comminata ai ricorrenti una sanzione amministrativa e inflitti sette mesi di reclusione.

I ricorrenti lamentavano la violazione del divieto di ne bis in idem, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, in quanto per lo stesso abuso edilizio era stata loro comminata una sanzione amministrativa e poi erano stati inflitti sette mesi di reclusione.

Secondo la Corte, applicando i criteri espressi in suoi precedenti, in particolare della sentenza Engel, la sanzione amministrativa inflitta ha natura sostanzialmente punitiva. Difatti la stessa è stata applicata a prescindere dall'obbligo di demolizione e del rispristino dello status quo ante, nonché commisurata in modo progressivo in base all'entità e alla durata dell'illecito. Ciò è coerente con una funzione dissuasiva e punitiva.

Riguardo alla sussistenza dell'idem factum si è ritenuto che il fatto che ha dato luogo alla sanzione amministrativa edilizia e all'azione penale è una costruzione in violazione della relativa licenza edilizia, risultando sostanzialmente identico nei due procedimenti.

In relazione al profilo della “close connection in substance and time”, pur ritenendo che entrambe le sanzioni fossero prevedibili e con finalità complementari, la sentenza penale di primo grado non ha tenuto in considerazione la multa amministrativa irrogata, precedentemente irrogata e il procedimento penale è stato avviato e si è concluso molti anni dopo quello amministrativo.

I due procedimenti non possono essere ritenuti sufficientemente collegati nella sostanza e nel tempo, sia per la non proporzionalità della pena complessiva inflitta sia per la distanza temporale rilevata, pertanto deve rilevarsi la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.