Il giudice può consegnare ai giornalisti atti processuali con dati personali per consentire di riferire in modo più completo sul procedimento

La Redazione
25 Marzo 2022

In tema di riservatezza e tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 55, paragrafo 3). Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali e documenti messi a disposizione ai giornalisti.

L'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), prevede che le "Autorità di Controllo" non sono competenti per il riscontro dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. L'articolo in parola secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenza della Prima Sezione - 24 marzo 2022 - Causa C-245/20) deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell'esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali».Il giudice può consegnare ai giornalisti atti processuali contenenti "dati personali"