Interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori: la posizione dell'Adunanza plenaria

Raffaele Tuccillo
25 Settembre 2022

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.

L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede la sola dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori mentre non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti. In coerenza con il principio fondamentale di pienezza ed effettività della tutela, la disciplina del codice, come desumibile specie dagli artt. 30, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 104, comma 1, c.p.a., è improntata nel suo complesso all'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di annullamento, in vista del superamento del precedente assetto di origine giurisprudenziale incentrato invece sulla c.d. pregiudiziale amministrativa.

Il giudice, dopo che è stato manifestato l'interesse risarcitorio, deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, mentre non è tenuto a pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.