Alle controversie in materia di PNRR si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale

Redazione Scientifica
25 Settembre 2022

La competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'art. 119 c.p.a., non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a.

Il Tar Palermo, sez. III, nell'ambito di un ricorso in cui le parti ricorrenti hanno impugnato, in particolare, un atto generale di disciplina della procedura finalizzata all'erogazione di risorse per la presentazione di proposte di intervento da finanziare nell'ambito del PNNR statuisce che quando insieme ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del Tar per il Lazio, sede di Roma, non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso.

Da ciò deriva che i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano, in base al tenore del quinto comma dell'art. 12 bis, d.l. n. 68 del 2022, nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, c.p.a. per le quali si applica la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a.