Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dopo la legge Fornero

La Redazione
07 Settembre 2022

Per la Corte di cassazione, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.l. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come definire in maniera immediata il termine di decorrenza della prescrizione. La questione posta all'attenzione della Suprema Corte analizza il tema della prescrizione dei diritti patrimoniali dei lavoratori portato dagli artt. 2935,2948, n. 4 c.c., 18 l. n. 300/1970, 36 Cost., così come definito anche alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 62/1966, n. 143/1969, n. 174/1972) e della giurisprudenza di legittimità.

In sostanza, anche dopo la novellazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 con la l. n. 92/2012 e in considerazione della nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 23/2015, vige la tutela reintegratoria solo per i rapporti che abbiano come forma ordinaria di tutela quella reale in tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo, non sorretto da giusta causa o giustificato motivo: solo in questi casi il termine di decorrenza della prescrizione dei diritti patrimoniali decorre anche in costanza di rapporto di lavoro.

La tutela reintegratoria deve essere sostanziale e non apparente. La fattispecie analizzata ha offerto lo spunto per ribadire che la prescrizione decorre in corso di rapporto di lavoro esclusivamente se la reintegrazione resta la sanzione avverso ogni illegittima risoluzione, così come previsto per i lavoratori pubblici e come statuito dal testo dell'art. 18 l. n. 300/1970 vigente prima della “Legge Fornero”.

Le ragioni sottese a questa impostazione sono molto semplici: il lavoratore è privo di ogni condizionamento ed è in grado di reclamare i propri diritti se è del tutto assente ogni timore per la sorte del proprio impiego, circostanza questa che può verificarsi solo ed esclusivamente in caso di tutela reintegratoria certa e predeterminata.

Per concludere, considerato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.l. n. 23/2015, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una tutela adeguata sotto il profilo della stabilità, il termine di decorrenza per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 resta sempre quello di cessazione del rapporto di lavoro.