Sulla sanzione applicabile, nelle piccole imprese, al licenziamento in violazione delle norme sul comporto

La Redazione
24 Settembre 2022

Nel sistema delineato dall'art. 18 della l. n. 300/1970 (…), il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In seguito all'infortunio di una dipendente, avvenuto durante l'espletamento delle mansioni assegnatole (consistente nel posizionare della merce sugli scaffali, utilizzando uno sgabello fornito dal datore di lavoro, privo di uno dei piedini antiscivolo, quindi molto instabile), ne seguiva il licenziamento da parte dell'azienda per il superamento del periodo di comporto.

Nel caso di specie, si pone la questione della disciplina applicabile al licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., nel vigore dell'art. 18, l. n. 300/1970, da parte di un datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali previsti dal comma 8 del medesimo art. 18.

Per dirimere tale controversia, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: «nel sistema delineato dall'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro».