Alla Corte di giustizia la questione della realizzazione di una discarica per rifiuti inerti da realizzare nel territorio di Roma Capitale

La Redazione
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15 Luglio 2022

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato -– dopo alcuni quesiti preliminari in ordine alla ammissibilità del rinvio pregiudiziale – sollecita la Corte di giustizia a interpretare la direttiva 1999/31/CE (nella parte in cui stabilisce che una discarica deve essere realizzata mediante la combinazione della barriera geologica naturale e di un rivestimento artificiale), al fine di chiarire se sia conforme ad essa l'ubicazione di una discarica in un'area di vuoto di cava, priva di barriera geologica naturale originaria, o comunque caratterizzata da una barriera geologica di limitata consistenza.

Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:

1) “se la corretta interpretazione dell'art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto unionale attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale – ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione”;

2) “se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l'art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare”; 3) “se è conforme alla direttiva 1999/31/CE, Allegato I, l'ubicazione di una discarica in un'area di vuoto di cava, priva di barriera geologica naturale originaria, o comunque caratterizzata da una barriera geologica di limitata consistenza, in particolare nell'ipotesi in cui vi sia il dubbio che, nel pregresso esercizio dell'attività di cava, sia stata intercettata la falda originaria profonda”.