Presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

La Redazione
22 Luglio 2022

Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea al fine di sottoporre due questioni di “metodo” inerenti al rapporto tra obbligo di rinvio pregiudiziale e i principi, di carattere internazionale e di rango costituzionale, di indipendenza del giudice e di ragionevole durata del processo, nonché una questione interpretativa (subordinandone il vaglio all'ipotesi di negativa risoluzione dei primi due quesiti), inerente alla compatibilità con alcuni principi euro-unitari di una abrogata normativa nazionale (ma vigente ratione temporis) che, ai fini dell'ammissione al concorso notarile, richiedeva ai candidati di non essere stati dichiarati inidonei in tre precedenti concorsi.

Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea al fine di sottoporre due questioni di “metodo” inerenti al rapporto tra obbligo di rinvio pregiudiziale e i principi, di carattere internazionale e di rango costituzionale, di indipendenza del giudice e di ragionevole durata del processo, nonché una questione interpretativa (subordinandone il vaglio all'ipotesi di negativa risoluzione dei primi due quesiti), inerente alla compatibilità con alcuni principi euro-unitari di una abrogata normativa nazionale (ma vigente ratione temporis) che, ai fini dell'ammissione al concorso notarile, richiedeva ai candidati di non essere stati dichiarati inidonei in tre precedenti concorsi.

In particolare, la prima questione rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea inerisce alla sussistenza o meno dell'obbligo, per il giudice nazionale di ultima istanza, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione rispetto alla quale, pur essendo stati esclusi dubbi interpretativi, non sia comunque possibile dimostrare che anche i giudici di altri Stati membri – ove investiti della medesima questione – forniscano la medesima interpretazione.

La formulazione del primo quesito risente, in parte, delle peculiarità della complessiva vicenda giudiziaria oggetto di delibazione da parte del Consiglio di Stato, caratterizzata, da un lato, dall'adozione di una precedente sentenza non definitiva, con la quale era stata rigettata la richiesta di disapplicazione della normativa nazionale in materia di accesso al concorso notarile, sul rilievo che la disciplina euro-unitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE non trovasse applicazione alla professione notarile e, dall'altro, dalle istanze formulate e dai rilievi sollevati al Collegio ad opera della parte appellata.

Il secondo quesito sottoposto dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea si pone in rapporto di stretta consequenzialità rispetto al primo, in quanto con esso viene richiesto se l'art. 267 TFUE possa essere interpretato nel senso di escludere che il giudice nazionale di ultima istanza, laddove abbia rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale di carattere interpretativo formulata da una delle parti del giudizio, possa per questo essere ritenuto responsabile in sede civile e/o disciplinare.