Sulla legittimazione del cessionario ad esercitare l’azione di risarcimento direttoFonte: Trib. Gela , 27 giugno 2022
27 Settembre 2022
Massima
In tema di responsabilità civile auto, il cessionario al quale è stato ceduto il credito risarcitorio vantato dal danneggiato nei confronti del “responsabile del sinistro e suoi coobbligati”, non è titolare del diritto a proporre l'azione ai sensi dell'art. 149 c.d.a. Il caso
La carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio conviene in giudizio l'assicuratore del danneggiato ai sensi dell'art. 149 c.d.a. per sentirla condannare all'adempimento dell'obbligazione. Il G.d.p. dichiara la domanda improponibile, in quanto la cessione del credito, ai sensi dell'art. 1263 c.c., non può comprendere l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 149 c.d.a., trattandosi di disciplina speciale rispetto alle azioni ordinarie a tutela del credito ceduto. Il cessionario propone gravame, in quanto non sussistono limiti normativi alla cessione del credito derivante da sinistro stradale e l'art. 149 c.d.a. non prevede una deroga alla disciplina generale del risarcimento del danno. La questione
Se nell'ambito della responsabilità civile automobilistica, il cessionario al quale è stato ceduto il credito risarcitorio nei confronti del responsabile civile sia titolare anche dell'azione ex art. 149 c.d.a. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale, nella sua veste di giudice del gravame, conferma la decisione impugnata, osservando come la cessione del credito non comporti il trasferimento di tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, né tale effetto può evincersi dall'art. 1263 c.c. Richiamando il contenuto della decisione di legittimità n. 16383 del 18 luglio 2006, l'estensore del provvedimento evidenzia che la cessione del credito trasmigra al cessionario solo le azioni che costituiscono situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso e non tutte le azioni necessarie per conseguire e realizzare il diritto trasferito. A conclusione del ragionamento, il Tribunale precisa che la pretesa azionata dalla carrozzeria non è questione da risolversi ai sensi dell'art. 1263 c.c., ma alla stregua della disciplina generale della tutela dei diritti soggettivi, da valutare rispetto al titolo costitutivo del diritto azionato … costituito non già dal diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito, ma dal diritto ceduto come configurato nel contratto di cessione del credito.
Passando al caso di specie, il giudice del gravame, dopo aver richiamato il contenuto del contratto di cessione, che prevede il trasferimento del credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro, rileva come il diritto ceduto riguardi il credito vantato nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore. Da ciò consegue, pertanto, sempre secondo l'estensore del provvedimento, la possibilità, da parte del cessionario, di esperire, la sola azione ex art. 144 c.a.p. e non anche quella ex art. 149 c.a.p., così confermando la decisione impugnata, salvo precisare che la suddetta conclusione è da collegarsi al contenuto del contratto di cessione e non al disposto dell'art. 1263 c.c. Osservazioni
Il Tribunale di Gela ha affrontato un tema che, come vedremo in seguito, almeno dal punto di vista giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi risolto in modo non conforme alla decisione oggetto del presente approfondimento. Il giudice del gravame ha ritenuto di confermare il rigetto della domanda proposta dalla carrozzeria, correggendo, però, la motivazione di primo grado, con ragioni che tuttavia non appaiono condivisibili. Traendo spunto dal contenuto del contratto di cessione e in particolar modo dalla clausola che dispone il trasferimento del credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro, il Tribunale fonda il suo convincimento nel ritenere esperibile la sola azione ordinaria ex art. 144 c.a.p. e non quella speciale ex art. 149 c.a.p. Il ragionamento del giudice del gravame può essere così sintetizzato: il contratto di cessione prevede il trasferimento del diritto di credito vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile e non di quello vantato nei confronti dell'assicuratore del veicolo di sua proprietà; pertanto, l'unica azione esperibile è quella ex art. 144 c.a.p. e non certo la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 c.d.a. La suddetta impostazione non appare apprezzabile. È la stessa norma che regola il risarcimento diretto, che al comma 3 così dispone: l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile. Se, pertanto, l'impresa di assicurazione che garantisce la RCA del veicolo di proprietà del danneggiato paga per conto dell'impresa che copre la RCA del veicolo condotto dal responsabile, allora escludere l'esperibilità dell'azione ex art. 149 c.d.a. in quanto il contratto di cessione prevede il trasferimento del credito vantato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, non è un ragionamento corretto. Il danneggiato, infatti, ha la facoltà di far valere il diritto risarcitorio nei confronti del responsabile civile sia attraverso l'azione ordinaria ex art. 144 c.a.p. che attraverso quella speciale ex art. 149 del medesimo codice, proprio in quanto l'assicuratore paga per contro dell'assicuratore del responsabile civile. In estrema sintesi, sia con l'azione ex art. 149 c.d.a. che con quella ex art. 148 c.a.p. è sempre l'assicuratore del responsabile civile che risarcisce il danno, così che in nessun modo si può contravvenire alla volontà delle parti di trasferimento del credito inerente al rimborso da parte del responsabile del sinistro Verificata la non condivisibilità della soluzione giuridica proposta dal Tribunale di Gela, possiamo cogliere l'occasione per fare il punto sulle questioni che più hanno appassionato i giuristi che si occupano delle problematiche sottese alla responsabilità civile da circolazione dei veicoli. Ciò che è certamente un problema non più sussistente in seguito alla novella che ha integrato il Codice delle Assicurazioni Private con l'art. 149bis è se sia cedibile o meno il diritto risarcitorio del danneggiato da un veicolo. La norma, infatti, è deputata a regolare proprio la predetta fattispecie, disponendo che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati sia versata all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione della fattura emessa. Per quanto concerne l'ammissibilità o meno della cessione del credito vantato dal danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione a norma dell'art. 149 c.d.a., la soluzione si rinviene in due pronunce della Suprema Corte. La pronuncia n. 22726 del 12 settembre 2019, ha chiarito come con la cessione del credito vengano trasferite anche le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto. In particolare, nella parte motiva, si osserva la piena identità tra l'ammessa azione diretta del cessionario ex art. 144 c.a.p. e quella prevista ex art. 149 c.d.a. nei confronti dell'assicuratore del danneggiato. Quest'ultimo, infatti, agisce quale mandatario ex lege dell'assicuratore del responsabile, così come evincibile dall'art. 149, comma 3, c.d.a.: l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile. Con la sentenza successiva n. 8869 del 31 marzo 2021, gli ermellini hanno nuovamente affrontato la questione, confermando come in forza del negozio di cessione, il cessionario sia legittimato a esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Giova menzionare anche una pronuncia del Tribunale di Milano, Sez. 10 civ., G.I. dr. D. Spera, 25 luglio 2019 n. 7492 (RI.DA.RE., Risarcimento diretto e cessione del credito, Filippo Rosada, 11.11.2019), ove ancor prima che il problema venisse affrontato e risolto dalla Cassazione, si argomentava a favore della cessione del credito di cui all'art. 149 c.d.a. Alla luce delle decisioni richiamate, possiamo ben affermare che, secondo univoca giurisprudenza di legittimità, non solo il credito risarcitorio da circolazione stradale può essere legittimamente ceduto, ma anche che il cessionario è certamente legittimato a giovare dell'azione ex art. 149 c.d.a. Non possono essere sottaciute, però alcune criticità che male si conciliano con l'approdo sopra richiamato. L'assicuratore, infatti, ha l'obbligo di svolgere un'assistenza tecnica e informativa ai danneggiati ai sensi dell'art. 9 del regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto: L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighicomprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento. L'art. 14 del decreto che ha istituito la procedura di risarcimento diretto, inoltre, esplicita le finalità che hanno mosso il legislatore: Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. Le norme richiamate parrebbero in perfetta sintonia con gli obblighi di correttezza e buona fede che sono a fondamento dei rapporti contrattuali, così da esplicitare il collegamento tra l'obbligo dell'assicuratore ex art. 9 del regolamento di attuazione e il sottostante contratto assicurativo. Di conseguenza, se così fosse, sarebbe difficile ipotizzare la legittimazione ad agire ex art. 149 c.d.a.da parte di un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale assicurativo. A confutazione di quanto sopra osservato, il Dott. Rossetti (in Il Diritto delle Assicurazioni, Cedam, 2013, pagg. 428 ss) rileva come l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danneggiato sorga dalla norma, così che la sussistenza dell'illecito e del contratto di assicurazione costituiscano meri presupposti. Per detta ragione, secondo il noto giurista, anche un soggetto terzo è legittimato ad agire ex art. 149 c.d.a. Detta impostazione giuridica, allo stato, possiamo ben affermare essere predominante sia in dottrina che in giurisprudenza. Riferimenti
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