Colloquio in carcere col figlio di 13 anni: obbligato a usare il vetro divisorio
26 Settembre 2022
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di colloqui con figli minori di anni 14 con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di espiazione della pena di cui all'art. 41-bis ord. penit. (cd. carcere duro).
Il caso in questione ha avuto come protagonista un detenuto sottoposto al suddetto regime che si è visto negare dalla direzione dell'Istituto penitenziario il permesso a effettuare coi propri figli di anni 13 e 8 senza il vetro divisorio. Esito altrettanto negativo hanno avuto i reclami proposti davanti al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza, che li hanno rigettati.
I colloqui coi figli minori di anni 14 per i detenuti sottoposti al regime di cui sopra sono disciplinati da alcune circolari del DAP, con diverse modifiche e correzioni intervenute negli anni. Da ultima, la circolare del 2 ottobre 2017 ha previsto modalità di colloquio senza vetro divisorio con i minori di anni 12, con la presenza di altri adulti. Tali modalità costituiscono, a detta del Tribunale, una deroga i cui limiti di età non sarebbero estendibili.
Con ricorso per cassazione, il detenuto lamentava la violazione dell'art. 18 ord. penit., che riserva particolare cura ai colloqui coi minori di anni 14, nonché l'illegittimità del limite di anni 12 individuato nella circolare del 2017. Si configurerebbe, a detta del ricorrente, un contrasto tra fonti da risolversi con l'applicazione dell'art. 18 ord. penit.
I Giudici della Suprema Corte hanno tuttavia espresso parere contrario, ritenendo legittime e frutto di un ragionevole esercizio del potere amministrativo le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria contenute nella citata circolare. La parziale compressione del diritto ai colloqui, prevista per il regime di cui all'art. 41-bis ord. penit. non impedisce al detenuto di accedervi e non lede il suo diritto al mantenimento delle relazioni familiari. Tali determinazioni costituiscono ragionevole esercizio della discrezionalità concessa all'Amministrazione penitenziaria, connessa all'esigenza di non pregiudicare il controllo per effetto di una eccessiva dilatazione della platea dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie (Cass. pen, sez. I, 9 aprile 2021, n. 28260).
In ragione delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal detenuto.
*Fonte: DirittoeGiustizia |