I presupposti della sopravvenuta carenza di interesse e dell'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori

Redazione Scientifica
29 Settembre 2022

L'infondatezza della prospettata domanda risarcitoria, sia sub specie di responsabilità del legislatore per “illecito costituzionale”, sia sub specie di responsabilità del legislatore per “illecito euro-unitario”, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento.

Osserva il Collegio che la dichiarazione di interesse alla decisione ai fini del risarcimento dei danni per equivalente a causa di “illecito legislativo di violazione della Costituzione”, per cui il danno non è ascrivibile all'atto impugnato, ma ad una disposizione normativa statale o regionale, dichiarata incostituzionale, di cui fa applicazione,non è idoneaa sorreggere una pronuncia di mero accertamento dell'atto impugnato e ad impedire l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che non è ipotizzabile un danno ingiusto sub specie di “colpa del legislatore” ai fini risarcitori.

Negli stessi termini, la questione di legittimità costituzionale della legge applicata dal provvedimento amministrativo non è rilevante, perché anche in caso di sua declaratoria di incostituzionalità, non sarebbe conseguibile un risarcimento del danno.

Invece, perdura l'interesse all'accertamento dell'illegittimità in prospettiva della tutela risarcitoria, malgrado l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, in caso di “illecito legislativo per violazione del diritto europeo”, a causa di un eventuale contrasto della legge nazionale o regionale con il diritto europeo, che potrebbe dare luogo ad una domanda risarcitoria.

Pertanto, nonostante la sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento, è possibile una pronuncia sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai fini risarcitori, che, tuttavia, deve essere respinta se la Corte di giustizia UE sulla medesima questione ne ha dichiarato la conformità al diritto europeo, e non sussistano i presupposti per una ulteriore rimessione alla Corte per mancanza di elementi nuovi o diversi.