Effetto interruttivo della prescrizione e perenzione del giudizio amministrativo

Raffaele Tuccillo
29 Settembre 2022

Le Sezioni unite della Corte di cassazione consolidano alcuni principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di perenzione quale causa di estinzione del processo amministrativo, sui criteri di individuazione della unicità o della pluralità delle azioni proposte nel medesimo processo e sugli effetti interruttivi della prescrizione conseguenti alla proposizione di istanza di istanza di prelievo.

Le Sezioni Unite, pronunciando in tema di risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, hanno affermato che:

a) il ricorso amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000 costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del termine per far valere il diritto soggettivo dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie, con effetto permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, in quanto proposto per far valere una posizione di interesse legittimo strumentale al pieno esercizio del diritto soggettivo tutelabile innanzi al G.O;

b) la perenzione del giudizio amministrativo, ex art. 9, comma 2, della l. n. 205 del 2000, determina, tuttavia, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente, ex art. 2945, comma 3, c.c., restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda in quella sede, e senza che un nuovo effetto interruttivo possa essere riconosciuto ad una sopravvenuta decisione dell'incidente di costituzionalità sollevato nel corso del giudizio amministrativo o all'istanza di prelievo ivi depositata.