Best interests of child: affidamento ai Servizi Sociali e nomina di un curatore speciale anche alla luce della riforma

Paola Maccarone
29 Settembre 2022

Nella presente sentenza si evidenziano numerosi, e talvolta intricati temi del diritto familiare: quando va disposto l'affidamento del minore, all'Ente territorialmente competente? Quali sono i presupposti per la nomina di un curatore speciale per il minore? È sempre obbligatorio ascoltare il minore?
Massima

Il Giudice procede l'affidamento temporaneo dello stesso all'Ente territorialmente competente e la nomina di un curatore speciale qualora ritenga tali provvedimenti maggiormente conformi all'interesse del minore.

Il caso

In un contesto familiare che, secondo il giudizio della ricorrente, aveva reso intollerabile e pregiudizievole per il benessere del figlio minore la convivenza tra i coniugi, la stessa depositava ricorso dinnanzi al Tribunale di Bergamo volto a ottenere una pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito e di affidamento esclusivo del minore con il potere di assumere autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita dello stesso (c.d. affidamento super-esclusivo).

A fondamento delle richieste avanzate la ricorrente adduceva numerosi episodi che, a suo avviso, dimostrerebbero e attesterebbero sin dal 2007 l'incapacità del marito di mantenere una stabile occupazione lavorativa, il suo allontanamento dalla casa familiare, il disinteresse nei confronti del figlio e dei suoi bisogni e la costante dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti. Il convenuto, regolarmente costituito, contestava e negava tutto quando dedotto dalla controparte e avanzava, nei confronti della ricorrente, accuse di altrettanta gravità chiedendo l'affidamento del minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.

In sede di udienza presidenziale il Presidente del Tribunale, in seguito al raggiungimento di un accordo provvisorio tra le parti, ne recepiva i contenuti con ordinanza e disponeva l'affidamento condiviso del medesimo con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale, il diritto di visita del padre, l'obbligo gravante su quest'ultimo di versare un assegno mensile del valore di € 200,00 per il mantenimento ordinario del figlio minore. Il provvedimento prevedeva altresì l'impegno da parte di entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità e incaricava i Servizi Sociali di verificare gli esiti degli esami tossicologici che il padre si era volontariamente impegnato a eseguire per attestare il mancato utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di quest'ultimo.

Nella successiva fase di merito, alla luce di una relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali competenti, emergevano due prospettive personali e genitoriali diametralmente opposte tra loro. La capacità della madre di chiedere supporto e di seguire il percorso di sostegno psicologico individuale spontaneamente iniziato si scontrava con la mancanza di collaborazione del padre nella valutazione sia della sua situazione psicologica e tossicologica che dell'andamento degli incontri con il figlio. Questi elementi, unitamente alle importanti conseguenze determinate dalla conflittualità dei coniugi sul figlio minore e il disagio manifestato dallo stesso, hanno reso necessario un urgente intervento di modifica da parte del Giudice istruttore dei provvedimenti presidenziali originariamente assunti. Nell'interesse del minore, esclusa la possibilità di una proficua condivisione della responsabilità genitoriale, il Giudice istruttore affidava il minore in via esclusiva alla madre e limitava il diritto di visita del padre, demandando alla valutazione dei Servizi Sociali, previo superamento da parte del padre degli accertamenti tossicologici e della valutazione psicologica, la regolamentazione delle frequentazioni tra lo stesso e il figlio. Contestualmente il Giudice avvertiva il convenuto, in caso di persistente mancanza di collaborazione, della possibilità di valutare potenziali provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale.

La condizione di assoluta ed evidente incapacità genitoriale del padre, le difficoltà riscontrate dalla madre nella gestione del rapporto con il figlio e il rischio che quest'ultimo, che già manifestava scarsi risultati scolastici oltre che comportamentali, sviluppasse un disturbo della condotta, hanno spinto il Giudice istruttore a una nuova modifica dei provvedimenti assunti. Il Giudice disponeva così la nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un Curatore Speciale per il minore che rappresentasse e difendesse gli interessi del minore e l'immediato affidamento temporaneo di quest'ultimo all'Ente territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 333 c.c., con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori.

A seguito di altre udienze e di aggiornamenti da parte dei Servizi Sociali e dei professionisti incaricati di monitorare le condizioni delle parti, nonostante le perduranti condizioni di fragilità di tutti i soggetti coinvolti, è emerso un lento ma evidente miglioramento nella relazione tra i componenti della famiglia, tanto che padre e madre riuscivano a confrontarsi sulle esigenze del figlio. Nel contesto delineato, trascorsi poco meno di due anni dall'originario accordo provvisorio raggiunto tra i genitori, il Tribunale di Bergamo, ritenendo superfluo procedere con l'ascolto diretto del minore ex art. 316-bis c.c., ha statuito nei seguenti termini: (i) dichiara la separazione personale dei coniugi; (ii) addebita la separazione personale al marito; (iii) revoca l'affidamento del minore al Comune di residenza e dispone l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre; (iv) assegna la casa coniugale alla madre collocataria; (v) stabilisce che il padre potrà vedere liberamente il figlio previo accordo telefonico con la madre, la quale potrà anche vietare gli incontri ove sospetti uno stato di alterazione psico-fisica dell'altro genitore e sospende i pernottamenti del figlio presso l'abitazione del padre fino a quando i Sevizi Sociali incaricati non potranno accertare il mancato uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte dello stesso; (vi) incarica i Servizi Socio-Sanitari competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e dei rapporti tra padre e figlio fino al raggiungimento della maggior età di quest'ultimo; (vii) conferma l'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento ordinario del figlio minore mediante la corresponsione della somma mensile pari a € 200,00; (viii) disciplina il sostenimento delle spese straordinarie necessarie per il figlio in pari misura tra i genitori; (ix) adotta gli opportuni provvedimenti in tema di spese di lite.

La questione

La sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo oggetto della presente trattazione, anche in ragione della sua lunghezza, solleva diverse interessanti questioni che potrebbero essere affrontate in questa sede. Alcune di esse rappresentano delle pietre miliari del diritto di famiglia che sono state esaminate e discusse dalla dottrina e dalla giurisprudenza in innumerevoli occasioni quali lo storico binomio tra l'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo, le possibili alternative a questi due regimi di affidamento nonché i presupposti per l'addebito della separazione a uno dei coniugi mentre altre, seppur dibattute, possiedono dei profili innovativi che meritano di essere tenuti in debita considerazione.

Nella presente sentenza si evidenziano numerosi, e talvolta intricati, intrecci tra il diritto sostanziale e il diritto processuale come nella fattispecie dell'ascolto del minore e con riguardo alla nomina di un curatore speciale per il minore, secondo quanto previsto dall'art. 78 c.p.c., nell'ambito di un giudizio di separazione personale tra i genitori.

Ad avviso di chi scrive, le questioni che non possono non essere affrontate ai fini che qui ci occupano e alle quali cercheremo di dare una risposta possono essere così riassunte: (i) A quali condizioni il giudice può disporre l'affidamento del minore, ex art. 333 c.c., all'Ente territorialmente competente? (ii) Quali sono i presupposti per la nomina di un curatore speciale per il minore? (iii) Esiste nel nostro ordinamento un obbligo per il giudice di procedere con l'ascolto diretto del minore?

Si premette sin da ora che con riferimento agli istituti oggetto del secondo e del terzo quesito verrà fatto un doveroso cenno anche alle modifiche apportate dalla recente l. 26 novembre 2021 n. 206.

Le soluzioni giuridiche

Come noto, l'introduzione dell'affidamento del minore a entrambi i genitori successivamente alla crisi e al venir meno del loro rapporto, avvenuta con la l. 8 febbraio 2006, n. 54, ha rappresentato uno dei più importanti traguardi del diritto di famiglia e, contestualmente, una delle più lampanti attuazioni del diritto alla bigenitorialità del minore.

Attraverso una revisione integrale del dettato dell'originario art. 155 c.c., l'affidamento condiviso è divenuto l'ipotesi privilegiata che il giudice deve vagliare e valutare prioritariamente qualora venga meno l'unità familiare. Al contrario, l'affidamento esclusivo del figlio a uno solo dei genitori, dopo essere stato per molto tempo l'unica alternativa possibile, è stato relegato dal legislatore del 2006 a mera eccezione contemplabile dal giudice nell'eventualità in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore (tra le pronunce più recenti: Cass. civ. n. 15815/2022 e Cass. civ. n. 21312/2022).

Nel caso di specie in ben due occasioni il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che l'affidamento esclusivo alla madre fosse la soluzione che meglio si conciliasse con il perseguimento del superiore interesse del minore in ragione di un “sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”, di un'evidente mancanza di collaborazione e del mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del padre.

Accanto a questo più comune binomio sul quale in questa sede si ritiene di non addentrarsi ulteriormente, il nostro ordinamento prevede altre fattispecie di affidamento, alcune espressamente disciplinate dal Codice Civile e altre di origine giurisprudenziale, che consentono una pregnante tutela del minore in presenza di una situazione di potenziale pregiudizio per lo stesso.

Nel contesto delineato, un ruolo fondamentale è attribuito all'art. 333 c.c. il quale sancisce che dinnanzi a condotte pregiudizievoli per il minore il giudice possa adottare i provvedimenti che ritiene maggiormente convenienti rispetto alla situazione sottoposta alla sua attenzione. Il dettato della disposizione, in assenza di un'indicazione tassativa, attribuisce all'autorità giudiziaria una discrezionalità non indifferente con riferimento al potenziale contenuto dei provvedimenti che è possibile adottare al fine, come accennato, di plasmare l'intervento sulla base dell'esigenza concreta di tutelare il minore. Tale discrezionalità è soggetta a dei limiti ben definiti che la dottrina che li ha elaborati ritiene racchiusi nei seguenti punti: (i) perseguimento dell'interesse del minore; (ii) proporzionalità e idoneità dei provvedimenti rispetto alla gravità del pregiudizio; (iii) limitazione all'ambito dei rapporti relativi alla persona; (iv) rispetto dell'autonomia genitoriale.

Oltre al punto di vista contenutistico, è stata altresì chiarita la natura dei provvedimenti che, secondo l'orientamento maggioritario, hanno una funzione prettamente preventiva e protettiva del minore e non sanzionatoria per il genitore. Le misure sono quindi volte a scongiurare che gli atti pregiudizievoli possano ripetersi nuovamente in futuro oppure, nel caso in cui si tratti di episodi protratti del tempo, evitare che le conseguenze si protraggano ulteriormente e non a punire il genitore che li ha commessi.

Chiariti questi aspetti preliminari, dall'analisi dell'applicazione dell'art. 333 c.c. emerge come negli ultimi dieci anni la giurisprudenza di merito abbia contemplato in diverse occasioni la possibilità di disporre l'affidamento del minore ai Servizi Sociali. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale forma di affidamento “è da ricondurre nell'ambito dei "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c., che l'autorità giudiziaria assume, al fine di superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori” (Cass. civ. n. 31902/2018).

Questa tipologia di provvedimento viene adottata nell'interesse del minore ove si riscontri un'inidoneità o un'incapacità, anche provvisoria, di entrambe le figure genitoriali a far fronte ai bisogni del minore; la casistica giurisprudenziale mostra un utilizzo prevalente ove sia presente un'esasperata conflittualità tra le parti tale da determinare l'incapacità di collaborare nell'interesse del minore (Trib. Venezia, 17 novembre 2021) ma altresì qualora l'accesa animosità renda i genitori incapaci di distinguere il loro ruolo genitoriale dalla crisi di coppia e, conseguentemente, di rispondere in maniera efficace ai bisogni dei figli (Trib. Milano, sez. IX, 27 gennaio 2021).

Nella sentenza in esame l'intricata situazione familiare, condizionata dalla situazione personale di entrambi i coniugi e dalle dinamiche di conflittualità quotidiana, ha condotto il Giudice istruttore a ritenere che le figure genitoriali non fossero in grado di esercitare né congiuntamente né disgiuntamente la responsabilità genitoriale loro attribuita e, a tal fine, ha ritenuto di dover provvedere urgentemente, ex art. 333 c.c., con l'affidamento temporaneo del minore all'Ente territorialmente competente con collocamento, in via provvisoria, presso la madre. Il Giudice ha altresì ritenuto di conferire al medesimo Ente il potere di adottare, previa audizione dei genitori e nell'esclusivo interesse del minore, le decisioni ex art. 337-ter, comma 3 c.c. relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore.

L'inidoneità dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'eventuale contrasto tra il loro interesse e l'interesse di cui è portatore il minore si può manifestare, come accaduto in questo caso, anche nel corso di un procedimento. Questa situazione determina dei risvolti non solo in termini di affidamento del minore, come già esaminato, ma anche con riguardo alla sua rappresentanza.

In generale la rappresentanza del minore, fino al raggiungimento della maggiore età, è attribuita ai genitori congiuntamente oppure al genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Tuttavia, può accadere che tra la posizione dei genitori e quella del minore si generi un'incompatibilità, un vero e proprio conflitto di interessi che impedisce ai genitori di rappresentare e tutelare adeguatamente il minore. In tal caso si rende necessaria la nomina di un soggetto terzo, super partes rispetto alla vicenda che coinvolge il nucleo familiare, che rappresenti il minore e che si faccia portatore dei suoi interessi in quanto parte sostanziale del procedimento.

Questo principio è pienamente rispondente rispetto a quanto contemplato dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ed entrata in vigore in Italia nel 2003. In particolare, l'art. 9 della suddetta Convenzione regola la designazione di un rappresentante per il minore qualora, in virtù delle disposizioni sancite dal diritto di ogni Stato, “i detentori delle responsabilità genitoriali si vedano privati delle facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi”.

La nomina di un curatore speciale nel senso sin qui delineato è disciplinata dall'art. 78 c.p.c., oggetto di recentissima riformulazione, il quale, nella parte applicabile al momento della decisione del Tribunale di Bergamo, si limitava a prevedere la facoltà per il giudice di nominare un curatore speciale al rappresentato nell'ipotesi di emersione di un conflitto d'interessi con il rappresentante. Nonostante l'assenza di ulteriori precisazioni, dottrina e giurisprudenza hanno analiticamente ricostruito l'applicabilità della suddetta norma con riguardo alla configurabilità del conflitto di interessi e alle conseguenze dell'eventuale mancata nomina del curatore speciale.

Un primo passo in questa direzione è stato compiuto dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 83/2011) che, seppur in un procedimento diverso rispetto a quelli oggetto del presente commento, ha statuito che il minore costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e ove i suoi interessi non siano tutelati dai genitori, allo stesso deve essere necessariamente garantita una rappresentanza processuale mediante la nomina del curatore speciale.

La giurisprudenza di legittimità, tenendo conto anche delle statuizioni della Corte Costituzionale, ha ritenuto che il giudice debba necessariamente provvedere, a pena di nullità, alla nomina di un curatore speciale nei procedimenti de potestate ovvero limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale poiché sussiste in re ipsa un conflitto di interessi tra il minore ed entrambi i genitori, anche nelle ipotesi in cui il provvedimento riguardi unicamente uno dei genitori (in tal senso: Cass civ. n. 5256/2018, Cass. civ. n. 7196/2019, Cass. civ. n. 8627/2021, Cass. civ. n. 7734/2022 e Cass. civ. n. 12802/2022).

Viceversa, nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio dei coniugi nei quali vengono assunte decisioni riguardanti il minore, la giurisprudenza ha ritenuto che al fine di nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non possa essere compiuta una verifica in astratto ed ex ante sulla base dell'oggettiva consistenza della materia del contendere, bensì si debba procedere in tal senso solo ove il conflitto di interessi sia concretamente ravvisabile nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice. In questa prospettiva, il giudice è tenuto pertanto a esaminare singolarmente ciascun caso e a valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la nomina del suddetto curatore (Cass. civ. n. 1721/2016 emessa nell'ambito di una fattispecie diversa e Cass. civ. n. 11554/2018).

Nell'ottica descritta il Tribunale di Bergamo, dopo aver attentamente valutato la situazione concreta che è stata manifestata dai Servizi Sociali, ha ritenuto di dover intervenire, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., con la nomina di un curatore speciale avendo rilevato un conflitto di interessi tra il minore e i genitori che fino a quel momento lo avevano rappresentato.

Un'altra possibilità che il nostro ordinamento attribuisce al minore per prendere parte concretamente alle decisioni che coinvolgono la sua persona è rappresentata dal diritto all'ascolto.Il diritto del minore a essere ascoltato costituisce uno dei pilastri fondamentali del perseguimento del preminente interesse del minore poiché è un istituto che consente al soggetto minore d'età, di per sé in condizione di fragilità e di potenziale soggezione, di prendere parte alle decisioni che lo riguardano e di esprimere un'opinione, uno stato d'animo, un'esigenza o, più in generale, una preferenza. Questo meccanismo permette al giudice di assumere una decisione che rispecchi e sia espressione dell'interesse del minore e, ove possibile, tenga conto di quanto espresso da quest'ultimo.

La presente considerazione è frutto di un lungo e importante cambiamento che ha investito la posizione del minore e che ha condotto a una considerazione del medesimo quale soggetto portatore di diritti alla cui realizzazione l'ordinamento è chiamato a contribuire attivamente. Tale principio è stato introdotto espressamente per la prima volta dalla Convenzione di New York del 1989 in tema di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in modo particolare, dal suo dodicesimo articolo. La disposizione, tutt'oggi presente nel testo della Convenzione, richiede l'impegno degli Stati a garantire al fanciullo il diritto di esprimere le proprie idee e opinioni nelle questioni che lo coinvolgono sancendo, allo stesso tempo, l'importanza di valutarle con attenzione.

Sulla scia di quanto previsto dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia e dal diritto dell'Unione Europea, il diritto all'ascolto è divenuto un elemento imprescindibile anche nel nostro ordinamento a tal punto da indurre la giurisprudenza di legittimità a definirlo come un “adempimento necessario” (tra le altre: Cass. civ. n. 11687/2013, Cass. civ. n. 12018/2019 e Cass. civ. n. 1741/2021). Attualmente, alcune delle disposizioni cardine della disciplina sono rappresentate dagli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c., introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, sulla base di quanto espressamente contemplato dalle norme testé richiamate, ritiene che all'ascolto del minore non si debba ricorrere in ogni caso e senza alcuna distinzione, poiché il giudice è chiamato a non procedervi qualora esso sia in contrasto con il superiore interesse del minore (Cass. civ. n. 21662/2012) oppure nei casi in cui sia manifestamente superfluo in quanto, ad esempio, il minore è già stato ascoltato sulla medesima questione.

La facoltà di non disporre l'ascolto del minore risulta strettamente connessa alla necessità che il giudice motivi adeguatamente la sua scelta (tra le altre: Cass. civ. n. 16569/2021). Si ritiene che l'onere motivazionale che incombe sul giudice sia direttamente proporzionale, tra gli altri elementi, al grado di discernimento del minore (Cass. civ. n. 7773/2012), maggiore è la capacità di discernimento tanto più pregnante dovrà essere la motivazione che giustifica la scelta di non procedere nel senso descritto dalla normativa di riferimento.

Nella sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, tenuto conto che il minore fosse già stato sentito dal Curatore Speciale che ne ha rappresentato gli interessi durante il giudizio e che lo stesso aveva già avuto modo di esprimere i propri desideri agli operatori sociali che ne hanno dato atto nelle relazioni di aggiornamento al Tribunale, il Collegio ha ritenuto superfluo l'ascolto diretto del minore proprio ai sensi dell'art. 336-bis c.c.

Osservazioni

In questa sede si rendono necessarie ulteriori precisazioni circa i temi affrontati dal presente commento alla luce dell'applicabilità, a partire dal 22 giugno scorso, di alcune delle previsioni contenute nella l. 206/2021.

Con riferimento alla nomina di un curatore speciale per il minore, con l'art. 1, comma 30 della citata legge il legislatore ha recepito alcune statuizioni della giurisprudenza di legittimità, comprese quelle trattate nel paragrafo precedente, aggiungendo due ulteriori commi all'esaminato art. 78 c.p.c.

Sulla necessità di ampliare le ipotesi di intervento si era espressa anche la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi presieduta dal Prof. Paolo Francesco Luiso che, nella relazione finale trasmessa al Ministro della Giustizia in sede di redazione del testo legislativo, ha evidenziato come esistano casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento de potestate. In queste fattispecie è indispensabile, ritiene la Commissione, che il giudice verifichi in concreto l'esistenza di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi dei rappresentanti e quello preminente del minore rappresentato e, ove ritenuto necessario, proceda con la nomina della figura del curatore speciale per il minore.

La disposizione attualmente in vigore prevede, oltre a quanto già evidenziato, che il giudice deve provvedere, d'ufficio e a pena di nullità, alla nomina del curatore speciale dinnanzi ad alcune specifiche ipotesi: (i) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o quelli in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; (ii) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; (iii) qualora dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; (iv) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. Accanto a tali statuizioni il legislatore pone una disciplina decisamente più ampia che potenzialmente potrebbe racchiudere tutte le fattispecie non espressamente contemplate nella quale si afferma che il giudice ha la facoltà, con provvedimento succintamente motivato, di nominare un curatore speciale qualora i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

È evidente, nel novero di quanto previsto dalla riforma, l'espressa mancanza di tutti quei procedimenti che riguardano la crisi del nucleo familiare e i provvedimenti che in tale contesto possono essere assunti nei riguardi del minore. Ciò conduce l'interprete a due diverse considerazioni: da un lato si potrebbe pensare che il legislatore abbia scelto di non prendere una posizione netta sul potenziale conflitto di interessi che potrebbe insorgere tra il minore e i genitori nei giudizi citati, dall'altro invece si potrebbe ritenere che il legislatore abbia rimesso la scelta al prudente apprezzamento del singolo caso concreto, non escludendo a propri né prevedendo obbligatoriamente la nomina di un curatore speciale. Tenendo conto dell'ingente quantità di circostanze che possono manifestarsi appare, a parere di chi scrive, una scelta oculata quella operata dal legislatore di rimettere la valutazione alla scelta del giudice.

Sulla questione si rammenta, inoltre, che il legislatore ha altresì delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche al Codice di procedura civile al fine di prevedere la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore e di chiarire i poteri che possono essere attribuiti al medesimo.

Per quanto concerne invece il diritto del minore a essere ascoltato, sono diversi i punti della l. 206/2021 che operano un riferimento a tale diritto. Innanzitutto esso viene citato nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi elaborati per l'attuazione della delega legislativa relativa alla realizzazione di un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”. La legge, all'art. 1, comma 23, lett. c), s) e t), prevede inoltre che l'ascolto del minore non possa rientrare tra gli incombenti che possono essere delegati neppure al giudice onorario, che l'audizione del minore debba essere videoregistrata e che, ove sia necessario adottare d'ufficio provvedimenti relativi al minore, il giudice debba procedere con l'ascolto del minore anche infradodicenne. Viene altresì rimesso al Governo il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, tenendo conto della normativa sovranazionale di riferimento che, negli ultimi anni, ha registrato un ampio sviluppo.

Infine, le due fattispecie su cui ci si è maggiormente focalizzati nel presente commento si incontrano nella disposizione di cui all'art. 1, comma 31, l. 206/2021 di modifica dell'art. 80 c.p.c., secondo la quale il curatore speciale procede con l'ascolto del minore. La scelta linguistica del legislatore non sembra contemplare una mera facoltà di ascolto del minore da parte del curatore speciale ma un vero e proprio incombente, questa decisione metterà il legislatore delegato nella condizione di dover operare anche un fondamentale coordinamento con tutta la serie di disposizioni in vigore in tema di ascolto del minore.

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