Requisiti di idoneità professionale e principi eurocomunitari: è ammissibile il ricorso all'avvalimento?

29 Settembre 2022

È pienamente legittima la disposizione della lex specialis di gara che vieta il ricorso all'avvalimento per ciò che riguarda i requisiti di idoneità professionale relativi alla manutenzione del verde in quanto – in linea di principio – gli stessi sono requisiti strettamente personali, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e attengono alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente a partecipare alla gara d'appalto.

Il caso.

Nell'ambito di una gara per l'affidamento di un accordo quadro, innanzi al TAR Lazio – Roma una società lamentava che le prime due classificate andavano escluse per difetto del requisito di idoneità professionale relativo alla manutenzione del verde.

Il TAR adito respingeva il ricorso in quanto l'o.e., nonostante l'espresso divieto della legge di gara di colmare tale requisito tramite avvalimento, aveva prodotto un contratto di collaborazione con un'impresa del settore pacificamente dotata dello specifico requisito.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello e la società contro-interessata, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma della sentenza gravata e contestualmente proponeva appello incidentale sollevando una questione di legittimità eurocomunitaria per incompatibilità della legge di gara nella parte in cui vietava il ricorso all'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.

Le considerazioni del Collegio: la riforma della sentenza di primo grado ed il perimetro di utilizzabilità dell'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.

Il Collegio ha preliminarmente affrontato - e rigettato - il ricorso incidentale rinviando al costante orientamento giurisprudenziale che ha inibito il ricorso all'avvalimento per sopperire alla carenza di requisiti di idoneità professionali.

Richiamando una serie di significativi precedenti sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti ribadito che i) il requisito di idoneità professionale è collegato al dato esperienziale ed aziendale dell'idoneità ad eseguire commesse analoghe a quella da affidarsi, ii) l'iscrizione al registro delle imprese è requisito che non può essere prestato mediante il ricorso all'avvalimento e, soprattutto, che iii) l'iscrizione agli albi professionali rappresenta un requisito soggettivo afferente l'idoneità professionale degli aspiranti concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica che presuppone una specifica organizzazione aziendale, necessaria per consentire il corretto espletamento di attività delicate o pericolose e caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche.

Conclusioni

A giudizio del Collegio, quindi, l'insieme di tali elementi conduce alla piena legittimità della lex specialis di gara nella parte in cui era stato vietato il ricorso all'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale [nel caso di specie, quello legato alla manutenzione del verde].

Nel merito, il Collegio ha ritenuto peraltro che il contratto di collaborazione prodotto dall'originario aggiudicatario fosse inidoneo a soddisfare quanto richiesto dalla legge di gara in quanto i requisiti di idoneità professionale devono soddisfare il carattere strettamente soggettivo, devono caratterizzare l'o.e. e deve sussistere uno stretto collegamento – ovvero un'intrinseca connessione - tra attività da svolgere mediante tali requisiti ed il soggetto imprenditoriale che i medesimi requisiti deve possedere.

Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso incidentale accogliendo quello principale in riforma della sentenza di primo grado.

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