Nel mese di ottobre 2022, ENEA ha presentato un vademecum per il cittadino avente ad oggetto le “Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas”.
Il presente vademecum è stato realizzato in accordo a quanto previsto dall'art. 1 comma 8 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 sul risparmio energetico, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle misure di contenimento dei consumi di gas metano per riscaldamento indicate per la stagione invernale 2022-2023.
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Quindi, nell'ambito del “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”, pubblicato nel Settembre 2022 con lo scopo di mitigare gli effetti dell'attuale crisi energetica internazionale, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il Decreto sul Risparmio Energetico n. 383 del 6 Ottobre 2022, che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la stagione invernale 2022-23.
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Le misure di risparmio previste dal Decreto si applicano a tutti gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate, gli impianti inseriti in particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199). Il documento, rivolto al cittadino che si trova nelle condizioni di dover applicare quanto stabilito dal decreto, contiene le indicazioni essenziali per una corretta gestione degli impianti di riscaldamento domestici. In particolare sono incluse indicazioni:
- per l'accensione e lo spegnimento dell'impianto all'inizio e alla fine della stagione di riscaldamento;
- sulla regolazione della temperatura di mandata degli impianti di riscaldamento;
- per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria;
- per l'impostazione degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento;
- sui corretti comportamenti quotidiani e su modalità e tempi per garantire il necessario
- ricambio d'aria negli ambienti climatizzati.
a) Prescrizioni per la stagione invernale 2022-2023
Il d.m. n. 383/2022 prevede che per la stagione invernale 2022-2023 l'attivazione degli impianti di riscaldamento alimentati da gas metano sia ridotta di 15 giorni complessivi e di un'ora al giorno rispetto a quanto stabilito in precedenza dal d.P.R. n. 74/2013 per ogni zona climatica.
LIMITAZIONI
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ZONA CLIMATICA
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PERIODO ACCENSIONE
ORARIO
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ZONA A
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dall'8 dicembre al 7 marzo
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5 ORE giornaliere
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ZONA B
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dall'8 dicembre al 23 marzo
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7 ORE giornaliere
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ZONA C
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dal 22 novembre al 23 marzo
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9 ORE giornaliere
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ZONA D
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dall'8 novembre al 7 aprile
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11 ORE giornaliere
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ZONA E
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dal 22 ottobre al 7 aprile
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13 ORE giornaliere
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ZONA F
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NESSUNA LIMITAZIONE
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ECCEZIONI
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Le disposizioni relative alla riduzione del periodo di accensione di 15 giorni e alla riduzione dell'accensione giornaliera di un'ora non si applicano (art. 1, comma 4, d.m. n. 383/2022):
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a) Agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) Alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) Agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) Agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) Agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
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Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi (art. 1, comma 5, d.m. n. 383/2022):
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a) Edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) Impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
c) Impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
d) che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
e) Edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre.
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b) Riduzione valori di temperatura dell'aria di 1°C (art. 1, comma 7, d.m. n. 383/2022)
Il decreto prevede inoltre che gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale vengano regolati in maniera tale che i valori ammissibili di temperatura dell'aria interna siano ridotti di un grado rispetto a quanto indicato all'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n.74/2013 (che imponeva 18°C, con due di tolleranza, per le attività industriali e artigianali e 20°C, sempre con due di tolleranza, per gli altri edifici).
Per la stagione invernale 2022-2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve pertanto superare:
- 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, compresi quelli residenziali.
Si noti che l'utente sarà chiamato a impostare una temperatura non superiore ai 19°C all'interno del proprio appartamento: qualora la temperatura rilevata fosse superiore a questo valore (ad esempio, per via di imprecisioni nella regolazione del sistema), un margine di 2°C è tollerato.
ECCEZIONI
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La misura si applica a tutti gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale con le seguenti eccezioni (art. 1, comma 11, d.m. n. 383/2022):
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a) Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al
trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
b) Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al d.P.R n. 74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;
c) Edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al d.P.R. n. 74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
d) Edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
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c) Indicazioni pratiche per la regolazione degli impianti
Negli impianti autonomi, le nuove date di attivazione e spegnimento dell'impianto indicate per ciascuna zona climatica per la stagione 2022-23 dal d.m. n. 383/2022 dovranno essere settate dagli abitanti stessi ciascuno per il proprio appartamento. Qualora si disponga di un dispositivo, come un cronotermostato, in grado di programmare la data di attivazione e di spegnimento della caldaia, si dovrà modificare la data di accensione secondo le nuove indicazioni. In alternativa, l'avvio e lo spegnimento dell'impianto a inizio e fine stagione di riscaldamento dovranno essere gestiti manualmente, agendo sul pannello di controllo della caldaia. A fine stagione:
- se la caldaia funziona solo per il riscaldamento, dovrà essere spenta o messa in OFF;
- se la caldaia funziona per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, dovrà restare spenta solo la parte relativa al riscaldamento. In questi casi, le caldaie sono spesso dotate di selettori manuali come quelli mostrati sotto, che permettono di settare la modalità “inverno” (che abiliterà le funzioni acqua calda sanitaria e riscaldamento); nel resto dell'anno, potrà selezionarsi la modalità “estate”.
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Negli impianti autonomi, gli orari giornalieri di accensione devono essere settati dagli utenti. Quelli che dispongano di un cronotermostato in grado di programmare gli orari di funzionamento dovranno verificare che il numero di ore di attivazione dell'impianto si mantenga al di sotto del limite impostato dal d.m. n. 383/2022 per la propria zona climatica.
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Negli impianti centralizzati, il responsabile (o il terzo responsabile incaricato) avrà il compito di programmare per l'intero edificio la data di avvio e chiusura della stagione di riscaldamento secondo le indicazioni del d.m.
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Negli impianti centralizzati, il responsabile (o il terzo responsabile incaricato) avrà il compito di programmare per l'intero edificio anche gli orari d'avvio e spegnimento giornalieri dell'impianto nel rispetto delle indicazioni del d.m. n. 383/2022. Agli utenti sarà affidata la gestione della temperatura interna e dell'impianto secondo le proprie esigenze, ma sempre all'interno dalla finestra temporale d'accensione impostata a livello di edificio dal responsabile.
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Qualora l'impianto sia utilizzato anche per la produzione di acqua calda a uso sanitario, il decreto suggerisce di impostare la temperatura in maniera da contenere i consumi energetici. È opportuno, in particolare, che la temperatura di produzione dell'ACS sia regolata sulla base della temperatura realmente desiderata: impostare valori più elevati richiede la miscelazione con acqua fredda, sprecando energia e favorendo la formazione di calcare nei tubi.
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Nel caso di caldaie che producono anche acqua calda sanitaria, si consiglia di impostare il regolatore della temperatura di mandata a un valore massimo di 45°C per ragioni di efficienza energetica. Ciò corrisponde a una posizione intermedia del regolatore. Tale regolatore può trovarsi direttamente sulla caldaia (qui è in genere un regolatore con l'icona di un rubinetto) o è possibile agire tramite il controllo remoto, installato all'interno dell'abitazione.
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d) Impianti non provvisti di sistemi di termoregolazione
Si tratta di impianti che non sono stati ancora adeguati (del tutto o in parte) alle prescrizioni del d.P.R. n. 412/1993, relative all'installazione di sistemi di termoregolazione su impianti autonomi e centralizzati nuovi od oggetto di ristrutturazione, né a quelle del d.lgs. n. 102/2014, relative agli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in impianti centralizzati. Il mancato adeguamento può essere dovuto alla presenza di impianti molto datati non oggetto di ristrutturazione negli ultimi trent'anni o alla presenza di impianti in deroga rispetto agli obblighi normativi di contabilizzazione per comprovata non fattibilità tecnico-economica dell'intervento. Per quegli impianti che non possiedono alcun sistema di regolazione automatica degli orari di accensione, le ore massime di funzionamento previste dal d.m. 383/2022 dovranno essere rispettate attraverso l'accensione e lo spegnimento manuale della caldaia. Quindi:
- negli impianti autonomi: sarà l'abitante stesso ad accendere e spegnere giornalmente l'apposito interruttore, presente sulla caldaia o all'interno dell'abitazione;
- negli impianti centralizzati: sarà il responsabile dell'impianto (o il terzo responsabile incaricato) ad eseguire la stessa operazione in centrale termica.
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Per il rispetto dei limiti di temperatura imposti dal d.m. n. 383/2022, si raccomanda l'installazione di dispositivi per la termoregolazione sia per gli impianti autonomi che per quelli centralizzati. Qualora si scegliesse di installare un dispositivo con la possibilità di programmazione oraria (cronotermostato), non sarebbe più necessaria la gestione manuale dell'accensione e dello spegnimento giornaliero della caldaia.
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e) I comportamenti quotidiani
È fondamentale che la corretta regolazione della temperatura interna degli ambienti sia accompagnata dall'attenzione ai comportamenti quotidiani. Comportamenti sbagliati rischiano infatti di creare inutili dispersioni di calore e di ridurre l'efficienza degli impianti di riscaldamento, sprecando energia e diminuendo il comfort delle abitazioni. Oltre a ciò, è importante:
- la ventilazione degli ambienti interni (rinnovare l'aria che respiriamo permette di eliminare i batteri e le sostanze inquinanti);
- mantenere il giusto livello di umidità nell'ambiente (un eccessivo tasso di umidità nei locali può generare fenomeni di condensa sulle pareti, successiva formazione di muffe e creare un ambiente non salubre per gli abitanti).
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Per il ricambio del volume d'aria dell'abitazione sono necessari pochi minuti per 2-4 volte al giorno. Le abitazioni occupate tutto il giorno e da più persone dovranno essere ventilate con più frequenza rispetto a quelle poco vissute. La corretta impostazione degli impianti di riscaldamento – affiancata a una periodica manutenzione degli stessi – consentirà l'ottenimento di un significativo risparmio energetico in vista della stagione invernale, fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici riducendo le emissioni di anidride carbonica e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali riducendo la domanda di gas metano.
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