Viaggi all'estero e minore età: mancato consenso del genitore non affidatario
30 Settembre 2022
Qual è la procedura da seguire per consentire alla figlia minore di andare all'estero per incontrare il proprio fratello nell'ipotesi di mancato consenso del genitore non affidatario della prole?
Occorre innanzitutto premettere che per tutti i viaggi all'estero, sia in paesi europei che extraeuropei, è necessario attenersi alle regole generali sull'espatrio: il minore deve essere necessariamente in possesso di un documento d'identità e/o di un passaporto valido per l'espatrio, che può ottenere, a prescindere dal divorzio o dalla separazione, solo se vi è il consenso di entrambi i genitori. Oltre a ciò, nel caso in cui il minore, viaggi non accompagnato, dovrà essere munito di un ulteriore dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori (“documento di accompagno”), che abbia valenza specifica per il singolo viaggio. Può accadere, tuttavia, che uno dei genitori presti il consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ma successivamente, per svariati motivi, si opponga ad uno specifico viaggio all'estero del figlio minore. In tal caso, l'altro genitore potrà presentare ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al giudice del Tribunale ordinario, eccependo le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto, al fine di ottenere sentenza favorevole. Il Tribunale ordinario è difatti competente ogniqualvolta vi sia un contrasto genitoriale su questioni di particolare importanza inerenti ai figli. Sicché, il giudice rigetterà l'istanza nel caso in cui riterrà che la permanenza del minore all'estero possa mettere a rischio gli interessi dello stesso; al contrario, accoglierà l'istanza qualora riterrà che il rifiuto da parte dell'altro genitore sia del tutto ingiustificato. Nel caso in esame, l'infondatezza del dissenso del genitore non affidatario al viaggio all'estero della figlia minore dal fratello, è da ravvisarsi nella tutela del diritto fondamentale alla fratellanza (art. 8 CEDU) e nell'art. 337-ter c.c., norma che riconosce specificatamente in capo al minore, nei casi di separazione e/o divorzio dei genitori, il diritto a mantenere e conservare rapporti significativi con i parenti, tanto più tra fratelli e sorelle come è stato talaltro confermato a più riprese anche dalla Suprema Corte (ordinanza n. 12957/2018). Suddetta procedura dinnanzi al Tribunale ordinario è infatti da seguire anche qualora il mancato consenso pervenga dal genitore non affidatario, il quale continua a mantenere specifici diritti e doveri nei confronti dei figli. Più specificatamente, il genitore non affidatario conserva il diritto e dovere di monitorare e vigilare il comportamento dell'altro genitore, con particolare attenzione all'istruzione ed educazione dei figli. L'affidamento esclusivo dei figli non implica che il genitore non affidatario non possa più esercitare la responsabilità genitoriale, bensì continua ad esserne titolare con riguardo alle decisioni più importanti per la vita dei figli, tra le quali si colloca indubbiamente l'eventuale decisione circa la possibilità di un viaggio all'estero del figlio minore della coppia. Il genitore non affidatario potrà essere escluso da tali decisioni solo nel caso in cui tale deroga sia prevista espressamente dal giudice nella sentenza di separazione e/o divorzio ovvero sia intervenuto un provvedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto detto, con riferimento al caso in esame, il genitore affidatario potrà quindi tentare di consentire a sua figlia minore di andare all'estero, nonostante il diniego dell'altro genitore, presentando ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al Tribunale ordinario e ponendo a fondamento della propria domanda il diritto della figlia ex art. 337-ter c.c. a mantenere e conservare un rapporto significativo con il fratello, nonché producendo documenti che garantiscano il ritorno in Italia della stessa nel breve periodo, quali ad esempio i biglietti aereo sia di andata che di ritorno in Italia. |