Valida la notifica telematica della sentenza di prime cure in formato .pdf

Redazione scientifica
30 Settembre 2022

Nell'ambito del processo telematico, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.

La Corte d'Appello di Bari dichiarava l'inammissibilità per tardività l'impugnazione della sentenza di prime cure che aveva dichiarato inefficaci alcuni atti costitutivi di fondo patrimoniale.
La sentenza di prime cure era infatti stata notificata all'indirizzo PEC del procuratore costituito dei convenuti con busta telematica contenente la sentenza in formato .pdf con relativa relazione di notifica.

Gli appellanti sostenevano l'irregolarità di tale notifica perché non rispettava il requisito del formato “p7m”. La Corte barese rigettava l'eccezione richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta nel frattempo (n. 10266/2018) secondo la quale «in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia – in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”; tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011».

La questione è giunta dunque all'attenzione della Suprema Corte.

Rilevata l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, la Cassazione ricorda che la notifica della sentenza in copia non autentica è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione, in virtù del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la sua difformità dall'originale. Nel caso di specie, nessuna doglianza in tal senso risulta essere stata sollevata dai ricorrenti, posto che la sentenza in formato .pdf allegata alla notifica telematica era perfettamente leggibile. Come anticipato dunque, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.