Le nuove informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali

Redazione Scientifica
03 Ottobre 2022

Le Sezioni Unite Penali rispondono a due nuovi quesiti, il n. 15 e 16 dello scorso 29 settembre 2022, sotto la presidenza del Giudice Cassano.

Informazione provvisoria n. 15/2022. Le Sezioni Unite Penali hanno risposto negativamente al seguente quesito: «se la disposizione dell'art. 578-bis c.p.p. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter c.p., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), l. n. 3/2019, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole “o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.”».

La soluzione adottata dalle SSUU è «negativa, trattandosi di disposizioni di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».

Informazione provvisoria n. 16/2022. Le Sezioni Unite Penali hanno risposto al seguente quesito: «se il pubblico ministero possa ricorrere per Cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.».

Le SSUU sottolineano che «resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. c.p.p., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell'art. 676 c.p.p., non trovando applicazione l'art. 130 c.p.p.».

*Fonte: DirittoeGiustizia