La concessione della pensione anticipata non può essere subordinata alla rinuncia all’esercizio della professione forense in ogni luogo

La Redazione
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29 Settembre 2022

E' contraria alla libera circolazione delle persone una normativa nazionale che, ai fini della concessione del prepensionamento, chiede di rinunciare ad esercitare la professione forense sia in territorio nazionale sia all'estero.

Le norme di conflitto stabilite dal regolamento n. 883/2004/CE mirano unicamente a determinare la legislazione applicabile alle persone che versano in una delle situazioni contemplate dalle disposizioni volte a stabilire tali norme ma non hanno ad oggetto di stabilire le condizioni di esistenza del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un determinato regime previdenziale. Di conseguenza, il regolamento n. 883/2004/CE lascia sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni distinte, rispetto alle quali il beneficiario in questione è direttamente titolare di diritti a norma della sola legislazione nazionale, oppure della legislazione nazionale integrata, eventualmente, dal diritto dell'Unione.

Il principio dell'unicità della legislazione applicabile non può privare uno Stato membro che non è competente in forza delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004/CE della facoltà di concedere, a determinate condizioni, prestazioni familiari o una pensione di vecchiaia a un lavoratore migrante in applicazione del suo diritto nazionale, anche se, ai sensi dell'articolo 13 di tale regolamento, lo stesso è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell'interessato a esercitare la professione forense, senza tener conto in particolare dello Stato membro in cui l'attività di cui trattasi viene esercitata.

Le norme di conflitto previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non sono applicabili alla situazione di una persona che risieda nello Stato membro in cui si trova anche il centro di interessi delle sue attività, e che eserciti al contempo un'attività, ripartita in quote dissimili, in altri due Stati membri, qualora si tratti di stabilire se tale persona sia direttamente titolare di diritti nei confronti delle istituzioni di uno di questi altri due Stati membri sulla base di contributi versati nel corso di un dato periodo.