Prestazioni di servizi eventuali e assoggettamento ad IVA

Aurelio Cappabianca
Aurelio Cappabianca
06 Ottobre 2022

Ai sensi dell'art. 2, § 1 lett. c, della direttiva 2006/112/Ce, le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, in quanto tali, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.
Dispositivo

L'art. 2, § 1 lett. c), della direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, in quanto tali, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Osservazioni

Società, che esercisce parcheggi su terreni privati ed è pacificamente soggetta a pagamento dell'IVA sul corrispettivo del parcheggio ai sensi dell'articolo 9, § 1 comma 2, della direttiva IVA (1), reputa di non essere debitrice dell'imposta sugli importi percepiti per le spese di controllo addebitate agli utenti, come pubblicizzato da cartelli situati all'ingresso di ciascun parcheggio, in ipotesi di inosservanza del tempo massimo della sosta o di violazione altre condizioni generali di utilizzo del parcheggio. Ha, quindi, richiesto, il rimborso dell'imposta corrispondentemente versata.

Esauritasi la fase amministrativa del contenzioso, con esito sfavorevole per la società contribuente, questa ha promosso ricorso giurisdizionale, respinto in primo e secondo grado. La Corte suprema danese, investita, quindi, con ricorso per cassazione, ha promosso questione pregiudiziale, risolta dalla Corte di giustizia con l'affermazione del principio sopra riportato.

La Corte di giustizia muove dalla premessa che, con riferimento all'ambito di applicazione dell'IVA, l'art. 2, par. 1 lett. c), della direttiva dispone che a tale imposta sono assoggettate le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Con l'ulteriore puntualizzazione che, secondo la propria giurisprudenza, prestazione di servizi “a titolo oneroso” è ravvisabile allorché tra il prestatore e il destinatario della prestazione intercorra un rapporto giuridico implicante lo scambio di prestazioni reciproche, nel cui ambito il compenso ricevuto dal prestatore, ponendosi in rapporto d'interdipendenza diretta con un identificabile servizio reso al destinatario, ne costituisce controvalore effettivo (2).

Ciò posto, la Corte rileva che l'utilizzazione in un posto auto del parcheggio determina l'insorgenza di un rapporto giuridico tra la società esercente, prestatrice del servizio, ed automobilista, da cui scaturiscono reciproci diritti ed obblighi, alla stregua delle condizioni generali di utilizzo del parcheggio: in particolare, l'obbligo della società (e il corrispondente diritto dell'automobilista) alla messa a disposizione del posto auto e l'obbligo dell'automobilista (e il corrispondente diritto della società) al pagamento della relativa tariffa, ivi compresa, in caso di inosservanza delle condizioni generali di parcheggio, la somma addizionale dovuta per le spese di controllo della sosta irregolare; importi che costituiscono il corrispettivo della messa a disposizione del posto.

Ai fini dell'assoggettamento ad IVA delle spese di controllo delle irregolarità della sosta, la Corte ne inferisce, quindi, la ricorrenza sia del requisito dell'esistenza di prestazioni reciproche sia quello dell'effettiva rispondenza del valore del compenso ricevuto dal prestatore di servizi al controvalore del servizio dallo stesso fornito al destinatario. A tale ultimo riguardo, rileva, in particolare, che tale compenso - ancorché solo eventuale per l'eventualità stessa della prestazione di riferimento - scaturisce comunque dalla fruizione del posto auto e risponde alle condizioni generali del parcheggio accettate dall'automobilista e, configurando parte integrante dell'importo che l'automobilista si è impegnato a pagare all'esercente per la fruizione del posto auto (e, in ultima analisi, del correlativo corrispettivo), è legato alla prestazione di messa a disposizione del posto auto da vincolo di connessione diretta, essendo questa ravvisabile ogni qual volta due prestazioni si condizionano reciprocamente, nel senso che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa (3).

In senso analogo, Corte giust. 11 giugno 2020 in causa C - 43/19, Vodafone Portugal, ha affermato che, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c), della direttiva IVA costituiscono retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - e sono, dunque, assoggettati ad IVA - gli importi che un operatore economico percepisce, secondo gli accordi, a seguito della risoluzione anticipata, per motivi propri del cliente, di un contratto di prestazione di servizi, che preveda il rispetto di un predeterminato periodo contrattuale minimo (“periodo di fedeltà”) in cambio della concessione di condizioni commerciali particolarmente vantaggiose.

In linea con l'impostazione di fondo della decisione riportata, appare, quanto alla giurisprudenza interna, Cass. 35154/21, secondo la quale i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale (mentre non costituiscono componenti positivi di reddito e sono, pertanto, sottratti ad imposizione diretta) sono imponibili a fini IVA, se direttamente connessi col prezzo dell'operazione; siano, cioè, versati all'operatore beneficiato, affinché questi, nel prestare il proprio specifico servizio, ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.

Note

(1) Art. 2, § 1 lett. c), dir. 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, come modificata dall'art. 1 dir. 22 dicembre 2009 n. 2009/162/CE. “1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: a) …; b) …; c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale".

(2) Cfr. C.G. 16 settembre 2021 in causa C-21/20, Balgarska natsionalna televizia, citata in motivazione, punto 31, che, specularmente, afferma che, ai sensi del l'art. 2, § 1 lett. c), della direttiva IVA, l'attività di un fornitore pubblico nazionale di programmi televisivi, la quale consista nel fornire ai telespettatori servizi di media audiovisivi, che sia finanziata dallo Stato con una sovvenzione e che non dia luogo al pagamento di alcun canone da parte dei telespettatori per la diffusione dei programmi, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi della disposizione sopra citata

(3) Cfr. C.G. 11 marzo 2020 in causa C - 94/19, San Domenico Vetraria, citata in motivazione, punto 26.