L'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione dopo la stipula del contratto postula la perdurante efficacia dello stesso

Giorgio Capra
10 Ottobre 2022

In una controversia relativa alla legittimità di un provvedimento di annullamento d'ufficio adottato dalla Stazione Appaltante dopo la stipula del contratto, il TAR Lazio ha affermato che tale ipotesi postula, sul piano logico, prima ancora che giuridico, la perdurante efficacia del contratto.

Il caso. La società risultata aggiudicataria nell'ambito di una procedura avente ad oggetto l'affidamento di servizi fitosanitari impugnava la Determina Dirigenziale con cui il Comune annullava in autotutela, dopo la stipula e l'esecuzione del contratto, l'aggiudicazione disposta in proprio favore.

In particolare, la ricorrente sosteneva che l'annullamento era stato disposto in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 21-nonies della L. n 241 del 1990 – peraltro, nella formulazione precedente alla L. n. 124 del 2015 – e che, anche a voler qualificare il provvedimento impugnato quale revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della medesima legge, l'autotutela era intervenuta oltre un termine ragionevole tenuto conto del fatto che il contratto in questione aveva, già all'epoca dell'annullamento, esaurito i suoi effetti avendo la ricorrente eseguito tutte le prestazioni a suo carico.

Il Comune resisteva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

L'autotutela in relazione alle varie fasi delle procedure di affidamento di contratti pubblici. Prima di affrontare il merito della controversia, il TAR Lazio ha ribadito che i poteri di autotutela assumono connotazioni peculiari in relazione ai procedimenti contrattuali – caratterizzati da una struttura bifasica ‘di affidamento', di matrice pubblicistica, e ‘di esecuzione', di natura privatistica –, in quanto la rimozione autoritativa incide su rapporti negoziali.

In particolare, se nella fase che precede l'aggiudicazione definitiva non sussistono limiti, se non di ordine generale, ai poteri di autotutela, trattandosi – in tal caso – di atti di mero ‘ritiro'; al contrario, nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, l'art. 32 co. 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 fa salvo l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela «nei casi consentiti dalle norme vigenti». Successivamente alla stipula del contratto, se è certamente preclusa la revoca – come chiarito da Cons. Stato, ad. plen, 20 giugno 2014, n. 14, infatti, l'art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016 a tale scopo appresta, in via esclusiva, lo strumento privatistico del recesso contrattuale – il TAR dà atto di una non sopita disputa circa la praticabilità del diverso strumento dell'annullamento d'ufficio.

L'annullamento dell'aggiudicazione dopo la stipula: la soluzione del TAR Lazio. Nell'accogliere il ricorso, il TAR ha affermato che l'annullamento dell'aggiudicazione dopo la stipula del contratto si atteggia quale fattispecie di automatica risoluzione unilaterale che postula, sul piano logico, prima ancora che giuridico, la perdurante efficacia del contratto.

È, dunque, per definizione e in re ipsa irragionevole un riesame della fase di affidamento allorché gli effetti negoziali siano interamente esauriti, sì che non si possa neppure configurare, in concreto, una fattispecie risolutoria.

Nel caso sub judice, infatti, il Comune aveva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione quando ormai le prestazioni negoziali erano state interamente portate a termine ed era stato, oltretutto, versata la gran parte del corrispettivo pattuito; di talché, sotto ogni profilo – sia relativamente al formale dato temporale, sia con riguardo alla sostanziale prevalenza dell'affidamento maturato – si era trattato di una iniziativa del tutto intempestiva.

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