I nuovi parametri forensi approdano in G.U. Ecco le nuove tabelleFonte: DM 13 agosto 2022 n. 147
10 Ottobre 2022
I nuovi parametri forensi sono finalmente approdati in Gazzetta Ufficiale. Il testo del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 ha infatti visto la luce con la G.U. dell'8 ottobre 2022, n. 236: si conclude così il tormentato iter di approvazione e pubblicazione del testo che ha tenuto con il fiato sospeso gli avvocati che potranno avvalersi dei nuovi parametri a partire dal 23 ottobre 2022. Ma cosa cambia? Il testo espugna la locuzione “di regola” precedentemente utilizzata dal d.m. n. 55/2014. La percentuale di aumento e diminuzione dei valori medi parametrici viene fissata al 50% (invece che l'attuale 80%). Per quanto riguarda l'attività penale, l'art. 3 del decreto prevede un aumento del 20% dei compensi previsti per le indagini difensive particolarmente complesse o urgenti. In caso di conciliazione e transazione della lite, ed in un'ottica di maggiore impiego di tali istituti, viene previsto che «nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento». In tema di responsabilità professionale invece, «nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento». Il d.m. introduce la determinazione del compenso in base alla tariffa oraria, su pattuizione delle parti in base alla durata dell'attività e all'attività da compiersi in adempimento dell'incarico ricevuto. Il compenso orario deve essere quantificato dalle parti all'interno di una forbice di valori compresa tra un minimo di 200 euro ed un massimo di euro 500 euro per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti. Tali valori monetari possono infatti essere applicati solo con un espresso consenso delle parti, che potrebbero trovare conveniente e/o utile avvalersi della tariffa oraria, la quale resta quindi una libera opzione e non un obbligo.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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