Il mancato deposito telematico del ricorso ne determina l’inammissibilità

Redazione scientifica
12 Ottobre 2022

L'obbligatorietà del deposito in modalità telematiche determina l'irregolarità del deposito in formato cartaceo, salve le circostanze eccezionali previste dall'art. 136 c.p.a. e nei casi di oggettiva impossibilità di provvedere tramite PEC.

Nel corso di un processo di fronte al TAR Lazio parte ricorrente aveva depositato in formato cartaceo la prova della notifica nei confronti dei soggetti intimati ed era stata invitata dal giudice a procedere al deposito telematico.

In nessuna delle due udienze successive l'attuale parte ricorrente aveva adempiuto a tale incombenza.

In conseguenza di ciò, veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sulla base di quanto stabilito dall'art. 136, comma 2 c.p.a., che così recita: “I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche.

In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.”

Allo stesso modo il D.P.C.S. 22 maggio 2020, avente ad oggetto le “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”, dispone all'art. 9 che: “Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.” E che “nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal responsabile del SIGA […] gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla segreteria dell'ufficio giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all'art. 136, comma 2, del c.p.a., provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 22 del CAD”.

Nel caso di specie parte ricorrente, che essendo avvocato si difendeva da sola, aveva addotto la propria impossibilità ad accedere al sistema NSIGA per procedere al deposito e aveva richiesto di poter adempiere in formato cartaceo.

Il TAR Lazio non ha, tuttavia, riscontrato la presenza di quelle circostanze che consentono di derogare all'obbligo di deposito telematico anche alla luce della circostanza che parte ricorrente, essendo a conoscenza del proprio impedimento, avrebbe facilmente potuto richiedere a un collega di rappresentarla in giudizio ed adempiere in sua vece a tale obbligo.

Per tali motivazioni il ricorso viene respinto.

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