Sul rimborso dei costi sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per intercettazioni disposte dalle autorità giudiziarie
11 Ottobre 2022
Pubblichimao le Conclusioni dell'Avvocato generale Anthony M. Collins, presentate il 6 ottobre 2022, Causa C‑339/21,
sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia):
Nelle Conclusioni l'Avvocato Generale propone alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Consiglio di Stato (Italia) nei seguenti termini:
"La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretata nel senso che
essa non esige che la normativa nazionale preveda il rimborso integrale dei costi sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per permettere l'intercettazione di comunicazioni elettroniche disposta dalle autorità giudiziarie. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo di compensazione di tali costi, a condizione che esso sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato". |