Sulla giurisdizione del g.o. sui provvedimenti di decadenza dagli aiuti economici

La Redazione
30 Settembre 2022

Il TAR del Lazio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario,

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto avverso i provvedimenti con cui la Regione ha pronunciato la decadenza totale dagli aiuti economici, concessi in applicazione dei Regolamenti CEE nn. 1094 e 1272/1988 e relativa normativa nazionale d'attuazione, riguardanti il ritiro dalla produzione di seminativi eccedentari (c.d. "set-aside") nonché dagli ulteriori aiuti economici di cui al Reg. CEE n. 797/1985, riguardanti le incentivazioni all'imboschimento dei terreni.

Il TAR del Lazio nel pronunciarsi sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui "il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione;

- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;

- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario" (Cons. Stato, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2733; Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2022, n. 4229; cfr. Cass. SS.UU., 30 luglio 2020, n. 16457).