Sul bilanciamento tra l'interesse dei soggetti i cui dati personali devono essere divulgati e quello delle parti del procedimento a ottenere elementi di prova

La Redazione
10 Ottobre 2022

Quando decide sull'ordine di divulgazione nell'ambito di un procedimento civile che implica il trattamento di dati personali, il giudice nazionale deve procedere ad un'analisi di proporzionalità che tenga conto degli interessi dei soggetti di cui trattasi, i cui dati personali devono essere oggetto di trattamento, e bilanciarli con l'interesse delle parti del procedimento a ottenere elementi di prova. Tale valutazione di proporzionalità è guidata dai principi enunciati all'articolo 5 del regolamento 2016/679, tra cui il principio di minimizzazione dei dati.

Pubblichiamo le Conclusioni presentate il 6 ottobre 2022, nella Causa C-268/21, Norra Stockholm Bygg AB contro Per Nycander AB, con l'intervento di Entral AB,

sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia):

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2016/679 – Protezione dei dati personali – Articolo 6, paragrafi 3 e 4 – Trattamento dei dati personali – Articolo 23, paragrafo 1, lettera f) – Salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari – Richiesta del convenuto nell'ambito di un procedimento civile di ordinare al ricorrente di fornire informazioni sulle ore di lavoro svolte dai suoi dipendenti».

L'Avvocato generale propone alla Corte di rispondere "nei seguenti termini alle due pregiudiziali sollevate dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia):

1) L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), impone requisiti alla normativa processuale nazionale in materia di responsabilità di divulgazione, ogni qual volta la divulgazione implica il trattamento di dati personali. Una normativa processuale nazionale non può impedire, in tal caso, di prendere in considerazione gli interessi dei soggetti di cui trattasi. Tali interessi sono salvaguardati se i giudici nazionali rispettano le norme del regolamento 2016/679 in sede di decisione sulla divulgazione delle prove documentali nel singolo caso.

2) Quando si decide sull'ordine di divulgazione nell'ambito di un procedimento civile che implica il trattamento di dati personali, il giudice nazionale deve procedere ad un'analisi di proporzionalità che tenga conto degli interessi dei soggetti di cui trattasi, i cui dati personali devono essere oggetto di trattamento, e bilanciarli con l'interesse delle parti del procedimento a ottenere elementi di prova. Tale valutazione di proporzionalità è guidata dai principi enunciati all'articolo 5 del regolamento 2016/679, tra cui il principio di minimizzazione dei dati.