Risarcimento: la violazione delle norme sul trattamento dei dati personali (reg. UE 2016/679) deve essere accompagnata dal danno, materiale o immateriale

La Redazione
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10 Ottobre 2022

Ai fini del riconoscimento di un risarcimento per danni subiti da una persona in conseguenza di una violazione delle norme sulla protezione dei dati personali (reg. UE 2016/679) non è sufficiente, di per sé, la mera violazione della norma, se essa non è accompagnata dal relativo danno, materiale o immateriale.

Pubblichiamo le Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate il 6 ottobre 2022, nella Causa C-300/21, UI contro Österreichische Post AG,

sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria):

«Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Danno morale risultante da un trattamento illecito di dati – Requisiti del diritto al risarcimento – Danni superiori a una
determinata soglia di gravità».

L'Avvocato generale, nelle sue Conclusioni, propone "di rispondere all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nei termini seguenti:

«L'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:

ai fini del riconoscimento di un risarcimento per danni subiti da una persona in conseguenza di una violazione del menzionato regolamento non è sufficiente, di per sé, la mera violazione della norma, se essa non è accompagnata dal relativo danno, materiale o immateriale.

Il risarcimento del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende alla mera irritazione che l'interessato possa provare a causa della violazione delle disposizioni del regolamento 2016/679. Spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa essere considerata, in ciascun caso, un danno immateriale».