Lo sportello di un'auto sbattuto violentemente sul ginocchio della vittima è arma impropria?
14 Ottobre 2022
Nella nozione di arma impropria ex art. 585 c.p. quale aggravante del reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. può rientrare lo sportello di un'auto sbattuto violentemente sul ginocchio della vittima?
La nozione dell'arma c.d. impropria viene definita nel secondo comma dell'art. 585 c.p., il quale afferma che per armi devono intendersi, al n. 2, «tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo». Varie pronunce, ai fini della circostanza aggravante del fatto commesso con armi, contemplano l'uso di diversi strumenti, quali il manico di scopa (Cass. pen., sez. V, n. 17931/2018), l'ombrello (Cass. pen., sez. V, n. 13071/2017), un pezzo di legno (Cass. pen., sez. V, n. 8640/2016), il casco da motociclista (Cass. pen., sez. V, n. 39572/2011), un randello (Cass. pen., sez. V, n. 4405/2008), una catena o una sbarra di ferro (Cass. pen., sez. V. n. 43753/2008). Invero, appare scontato che trattasi di oggetti che, indipendentemente dall'uso comune, possono ritenersi, nelle circostanze di tempo e di luogo, atti ad offendere: emblematico il caso dell'aggressione a colpi di un crocefisso (Cass. pen., sez. V, n. 16953/2019). Oggetti dei quali sussiste comunque il “porto”, ossia che si trovino presso di sé, anche se momentaneamente o solo per l'uso offensivo. Nell'ipotesi di cui al quesito lo sportello di un'auto, peraltro non separato ma come parte di un tutto, non si presta proprio al concetto del “porto”.
Tuttavia, una pronuncia, contemplando l'utilizzo di una stampante fuori uso raccolta da un cassonetto di rifiuti, si è riferita a qualsiasi oggetto che sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa alla persona, (Cass. pen. sez., VI, n. 42428/2011).
Seguendo tale impostazione, che viene a prescindere dal “porto”, ovviamente anche lo sportello dell'auto, se usato in modo offensivo, potrebbe rientrare nella definizione di arma impropria, ma si giungerebbe alla conclusione che una lesione senza armi (proprie od improprie) sarebbe unicamente quella a mani nude. Nonostante la necessità stessa di definire il concetto di armi, di cui al n. 2 dell'art. 585, comma 2, c.p. |