Procedura di correzione di errore materiale: le spese seguono la soccombenza

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2022

In relazione alla procedura di correzione dell'errore materiale, le spese seguono la soccombenza allorquando, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., in difetto del consenso delle parti, sulla domanda di correzione il collegio decida con ordinanza.

Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, può essere proposto allo stesso giudice, inteso come ufficio giudiziario, che ha emesso il provvedimento la domanda per la sua correzione.

La procedura di correzione di sentenze e ordinanze e decreti irrevocabili è esperibile non per ovviare ad errori che intervengono nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengono nella redazione del documento e che risultano dalla sua lettura; è ammissibile soltanto per la correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche per quelli delle parti nei loro atti che comportino l'erroneità dei dati contenuti nel provvedimento giudiziario venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte e non sarebbe possibile accertare l'effettiva sussistenza di un errore materiale.

L'istanza di correzione può essere proposta su accordo delle parti, mediante la presentazione di un ricorso congiunto sul quale il giudice dispone la correzione con decreto in camera di consiglio, oppure su istanza di una parte, con consequenziale instaurazione del contraddittorio con le altre parti.

In tale ultima evenienza alla correzione si provvede con ordinanza, in esito ad apposita udienza fissata con decreto da notificarsi, unitamente al ricorso, alle parti del giudizio nel quale è stato assunto il provvedimento da emendare.

Al termine dell'udienza il collegio definisce in camera di consiglio la questione con ordinanza in sede contenziosa. Pertanto, nel caso di provvedimento emesso dal collegio in sede contenziosa, in difetto del consenso delle parti, le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a.

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