Ammissibilità dell'appello prima che il giudizio di primo grado sia definito con sentenza: la questione all'Adunanza plenaria

Redazione Scientifica
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17 Ottobre 2022

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza plenaria il quesito sull'appellabilità o meno dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado si pronuncia separatamente su un'istanza di accesso proposta ai sensi dell'articolo 116, c. 2, c.p.a., prima che il medesimo giudizio di primo grado sia definito con sentenza.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza di rinvio in commento, ha reputato necessario investire l'Adunanza plenaria della questione della appellabilità dell'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia su un'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. nel contesto di un giudizio già pendente, e se l'istanza di accesso abbia o meno carattere istruttorio rispetto al giudizio in corso.

Ad oggi, infatti, si registrano tre diverse posizioni giurisprudenziali.

Un primo indirizzo riconosce l'appellabilità di tali ordinanze, ricostruendo il procedimento avviato dall'istanza come avente ad oggetto solo la sussistenza dei requisiti dell'accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990, prescindendo dalla necessità di valutare l'esistenza di un legame strumentale con l'oggetto e il tema probatorio del giudizio principale.

Il secondo indirizzo giurisprudenziale valorizza il requisito della connessione, sottolineando come necessario il presupposto della pertinenza e della strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla decisione del giudizio principale.

Il terzo orientamento giurisprudenziale, infine, tende a distinguere a seconda che, di volta in volta, l'ordinanza si sia pronunciata solamente in relazione ai presupposti inerenti all'accesso in quanto tale oppure abbia negato l'accesso considerando i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso.

Nel primo caso l'ordinanza è qualificata come avente natura decisoria ed è, quindi, ritenuta appellabile; nel secondo caso l'ordinanza avrebbe natura meramente istruttoria e non sarebbe appellabile autonomamente.

Ciò posto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito:

se, nei confronti delle ordinanze con le quali il giudice di primo grado si pronuncia separatamente su di un'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., sia ammesso l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, prima ancora che il giudizio di primo grado sia definito con sentenza”.