Al giudice ordinario la cognizione sulle misure restrittive sanitarie da Covid-19

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2022

Ai fini del riparto di giurisdizione occorre esaminare il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento impugnato; ove il legislatore abbia delineato in modo assoluto un diritto fondamentale e le modalità della sua protezione, senza prevedere alcuna mediazione da parte del potere pubblico, la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario, diversamente al giudice amministrativo.

Ai fini del riparto del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre muovere dal quadro normativo di riferimento in cui si inserisce il provvedimento amministrativo impugnato.

Ove il legislatore abbia delineato in modo assoluto e cogente un diritto fondamentale e le modalità della sua protezione, senza prevedere alcuna mediazione da parte del potere pubblico, la giurisdizione in ordine alla sussistenza in concreto o alla limitazione del diritto vantato è del giudice ordinario.

Diversamente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se il diritto fondamentale, oggetto di un «comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della Pubblica Amministrazione di cui sia denunciata l'illegittimità», sia considerato nella sua dimensione solidale e, perciò, richieda l'intervento del potere pubblico.

In tal modo è confermato che, a seconda delle modalità con le quali il legislatore prende in considerazione situazioni giuridiche fondamentali, sia ben possibile che lo stesso introduca forme di protezione che affidano al potere amministrativo la concreta determinazione del livello di tutela del diritto fondamentale che si realizza, in un quadro pluralistico di interessi, attraverso il bilanciamento, con altri valori costituzionali, ferma l'incomprimibilità del nucleo minimo essenziale.

In questa prospettiva è decisiva la valutazione sistematica, e non isolata o frazionata, delle fonti normative, primarie e secondarie, per comprendere se sia stata effettivamente conferita alla pubblica amministrazione la facoltà di incidere, operando un bilanciamento tra interessi fondamentali in gioco, oppure se la norma abbia predefinito ex ante le modalità di protezione per cui un diritto fondamentale è in grado di affermarsi senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo.

Pertanto, analizzando la legislazione anti-Covid, si evince che le misure emergenziali si distinguono in base al diverso modo con cui considerano le situazioni fondamentali e incidono sulle situazioni giuridiche soggettive dei loro destinatari. Il divieto di svolgere attività sportiva incide, solo indirettamente, sul peculiare assetto di interessi, individuali e collettivi, e in maniera diversa sia rispetto al divieto di assembramenti, che alle misure di regolazione delle distanze sottratte.

Peraltro, la cognizione della legittimità o meno di un provvedimento sottende un petitum sostanziale è questione che involge unicamente e necessariamente la giurisdizione generale di legittimità su atti, la cui sindacabilità per violazione di legge è propria del giudice amministrativo in quanto, a monte, attiene alla delicata operazione di mediazione di interessi dell'amministrazione, caratterizzata da ampi margini di discrezionalità e specificamente affidata all'azione sinergica delle autorità sanitarie e sportive.

È esclusa la giurisdizione esclusiva in quanto l'atto impugnato incide solo indirettamente sulla partecipazione alle gare e investe direttamente, in un più generale contesto pandemico, la regolamentazione dell'attività delle società sportive e delle relative squadre, alle quali non è, peraltro, inibita la partecipazione alle gare, non prevedendo la quarantena dell'intero gruppo squadra.

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