L'onere di deposito della sentenza appellata

Redazione Scientifica
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17 Ottobre 2022

Il C.G.A. con la sentenza in commento ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza che ha negato al terzo l'accesso telematico al fascicolo processuale.

Il C.g.a. dichiara l'appello inammissibile per il mancato deposito della copia (anche non autentica) della sentenza appellata entro i termini perentori indicati dall'articolo 94, c.1, c.p.a.

Tale previsione vige anche nel regime del processo amministrativo telematico, costituendo una norma imperativa ed inderogabile, strumentale al regolare svolgimento del giudizio ed espressione di un elementare dovere di collaborazione della parte con il giudice dell'appello.

Il C.g.a., inoltre, afferma i seguenti principi:

1) l'omessa indicazione del CIG nel bando di gara non comporta l'illegittimità degli atti di gara.

L'obbligo di indicazione del codice identificativo di gara (CIG), infatti, attiene non alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall'art. 3, comma 5, della legge. n. 136 del 2010;


2) inoltre, il mancato pagamento del contributo ANAC, conseguente alla omessa indicazione del CIG nel bando, non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, tanto più se l'omessa indicazione del CIG nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo.