Controversie sanitarie vertenti su diritti soggettivi: le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2022

La cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione sanitaria in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell' art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021, ritenendo che la pubblica amministrazione non esercita alcun potere discrezionale nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento – e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile – viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021).

La pubblica amministrazione, in tale fattispecie, deve soltanto dare mera attuazione al dettato legislativo, verificando la sussistenza dei presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, incidente sul diritto soggettivo risultato compresso.

Pertanto, pronunciando sul conflitto negativo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata.

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