La revisione dei prezzi di energia e gas deve essere parametrata all'aumento dei prezzi di mercato sostenuti dalle imprese

17 Ottobre 2022

La sentenza affronta il problema dell'adeguamento dei prezzi nel corso di esecuzione di un appalto a fronte dell'incremento dei costi delle materie prime energetiche, nell'ipotesi in cui il meccanismo previsto dal contratto ancori la revisione dei prezzi di energia elettrica e gas naturale ai prezzi calmierati delle utenze domestiche, non tenendo conto delle variazioni dei prezzi sul mercato libero, sul quale avviene l'approvvigionamento delle imprese.

La sentenza in oggetto ha affermato il carattere cogente dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006,

ratione temporis

applicabile a un contratto di appalto

avente ad oggetto la fornitura di vettori energetici per alcuni immobili in proprietà o nella disponibilità di aziende ospedaliere.

L'affermazione del carattere imperativo di suddetta norma, discende l'obbligo per l'amministrazione dell'acquisizione di beni servizi di condurre le attività anche istruttorie dirette a dall'analisi prezzi nei rapporti con gli operatori economici contraenti, al fine di verificare e considerare le variazioni dei prezzi di mercato, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto del caso concreto, così da garantire l'effettivo adeguamento dei prezzi rispetto alla variazione dei costi di mercato delle materie prime.

Il Collegio ha interpretato quindi le previsioni del contratto e del capitolato tecnico nel senso più conforme alla

ratio

dell'istituto della revisione dei prezzi, che mira a garantire la sussistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del medesimo equilibrio economico instaurato tra le parti all'atto della stipulazione del contratto, coniugando l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garanzia che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una sufficiente qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerato in sede di formulazione dell'offerta.

Tali esigenze sarebbero fatalmente frustrate se la società appaltatrice non potesse ottenere una revisione dei prezzi sulla base dei costi realmente sostenuti, dovendosi dunque escludere un'interpretazione del contratto in base alla quale l'appaltatrice possa aspirare solamente ad un adeguamento che tiene conto dei prezzi calmierati sostenuti dagli utenti domestici anziché di quelli notevolmente più alti sostenuti dalle imprese.

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