La firma digitale come condizione di ammissibilità del ricorso

Redazione scientifica
18 Ottobre 2022

Il TAR Lazio torna a pronunciarsi sulla firma digitale e sulla redazione degli atti in formato nativo telematico, quali condizioni di ammissibilità del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio torna a pronunciarsi sulla funzione delle regole tecnico-operative del processo telematico (disciplinate dall'art. 136, commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40), ribadendo come queste abbiano lo scopo di “mantenere intatte le finalità proprie del PAT (Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541) e impedire l'elusione pratica delle sue regole, tramite la redazione degli atti in formato telematico e sottoscritti con firma digitale.

Nel ricorso in esame il TAR ha rilevato la mancata redazione del ricorso in formato nativo di documento informatico, in difformità da quanto stabilito dall'art. 9 del d.P.C.S. del 2021, che così dispone: “salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.”

Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come la firma digitale apposta fosse stata semplicemente scansionata, in difformità da quanto prescritto dall'art. 24 CAD.

Rilevata l'irregolarità, fissa un termine per permettere alla parte ricorrente la regolarizzazione secondo le forme di legge, considerando anche che la mancata regolarizzazione nel termine assegnato verrà valutata ai fini della irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 aprile 2022, n. 3885).

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