Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: natura soggettiva e personale del requisito

Mahena Chiarelli
18 Ottobre 2022

La IV Sezione del Consiglio di Stato, confermando la natura soggettiva e personale del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ne chiarisce la necessaria sussistenza anche in capo agli esecutori associati di società cooperative.

Il caso. Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del “Servizio vuotamento e manutenzione cestini”, la Stazione appaltante disponeva l'esclusione di una società cooperativa partecipante alla gara, basata sulla circostanza che il socio cooperatore, designato dalla società quale esecutore del servizio in caso di aggiudicazione, non possedesse il prescritto requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), posseduto invece dalla sola società cooperativa.

Con l'impugnativa la società ha lamentato l'erroneità dell'esclusione sostenendo come il proprio modello organizzativo (società cooperativa) comporti che i requisiti di partecipazione (ad eccezione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice dei contratti) debbano essere posseduti solo dalla società cooperativa e non da ciascuno dei singoli soci esecutori.

La sentenza. Convergendo con le conclusioni del primo Giudice, il Consiglio di Stato ritiene il provvedimento di esclusione immune dalle censure sollevate dalla società cooperativa.

Invero, sostiene il Collegio, l'iscrizione all'ANGA costituisce un requisito tecnico professionale, di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio. A tal proposito la Sezione richiama una costante giurisprudenza secondo cui il possesso dell'iscrizione all'Albo è un requisito di natura soggettiva che determina l'abilitazione (appunto) soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione.

La diversa interpretazione proposta dalla società, volta a ritenere sufficiente l'iscrizione all'Albo da parte della sola società cooperativa, in quanto soggetto formalmente partecipante alla gara, condurrebbe ad una sostanziale vanificazione delle ragioni sottese alla necessità del possesso del requisito di idoneità professionale, la cui ratio è, appunto, ravvisabilenella garanzia di idoneità dell'operatore concretamente deputato a svolgere il servizio, assicurata proprio dall'iscrizione all'Albo.

La diversità strutturale della società cooperativa rispetto al consorzio non può giustificare l'applicazione di una disciplina differente, considerato che, ai fini del possesso del requisito, assume rilevanza esclusivamente l'operatore indicato come esecutore della prestazione.

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