Agenzia: sulla indennità di cessazione del rapporto all'agente principale e rapporti con il sub-agente

La Redazione
14 Ottobre 2022

In tema di rapporto di agenzia, per la Corte di giustizia UE l'indennità di cessazione del rapporto corrisposta all'agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all'agente principale, un sostanziale vantaggio. Tuttavia, il pagamento di un'indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo qualora quest'ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti.

La Corte di giustizia UE con decisione del 13 ottobre 2002, nella causa C-593721 ha chichiarato che l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che:

"l'indennità di cessazione del rapporto corrisposta dal preponente all'agente principale nella misura della clientela procurata dal sub-agente può costituire, in capo all'agente principale, un sostanziale vantaggio.

Tuttavia, il pagamento di un'indennità di cessazione del rapporto al sub-agente può essere considerato iniquo, ai sensi di tale disposizione, qualora quest'ultimo prosegua le sue attività di agente commerciale nei confronti degli stessi clienti e per gli stessi prodotti, ma nell'ambito di un rapporto diretto con il preponente principale, e ciò in sostituzione dell'agente principale da cui era stato precedentemente incaricato".