La previsione di riposi settimanali più favorevoli rispetto alla normativa UE non esclude l’obbligo del riposo giornaliero nella misura minima

La Redazione
La Redazione
14 Ottobre 2022

Per l'Avvocato generale Pitruzzella, la legislazione nazionale o la contrattazione collettiva possono concedere ai lavoratori un periodo di riposo settimanale maggiore della misura minima prevista dalla direttiva 2003/88. L'eventuale previsione nel diritto nazionale di tempi di riposo settimanali più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla citata direttiva non esclude l'obbligo per il datore di lavoro di concedere il riposo giornaliero almeno nella misura minima prevista dalla stessa.

Pubblichiamo le Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 13 ottobre 2022, nella causa C‑477/21, IH contro MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt,

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc, Ungheria),

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Metodo di calcolo e modalità di concessione».

LAvvocato generale Pitruzzella nelle sue Conclusioni, suggerisce alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Miskolci Törvényszék (Corte di Miskolc, Ungheria)] nel seguente modo:

"Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale o ad una contrattazione collettiva che conceda ai lavoratori un periodo di riposo settimanale maggiore della misura minima prevista dalla direttiva 2003/88. L'eventuale previsione nel diritto nazionale di tempi di riposo settimanali più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2003/88 non esclude l'obbligo per il datore di lavoro di concedere il riposo giornaliero almeno nella misura minima prevista dalla direttiva stessa. Il riposo giornaliero, infatti, deve essere considerato un diritto autonomo che non può farsi rientrare nella nozione di riposo settimanale.

L'articolo 3 della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che il lavoratore ha diritto al periodo minimo di riposo giornaliero da concedere durante un periodo di 24 ore, indifferentemente dalla programmazione di attività lavorativa nelle 24 ore successive.

Gli Stati membri rimangono liberi nella determinazione del momento nel quale concedere il riposo giornaliero che potrà essere previsto all'inizio, a metà o anche alla fine di un determinato periodo di 24 ore, così come potrà essere concesso indifferentemente prima o dopo il riposo settimanale, salvo il rispetto del principio della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore".