La trasformazione in società europea non deve ridurre la partecipazione dei sindacati al consiglio di sorveglianza

La Redazione
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19 Ottobre 2022

La trasformazione di una società di diritto nazionale in società europea (SE) non deve ridurre la partecipazione dei sindacati alla composizione del consiglio di sorveglianza. Quando il diritto nazionale impone, per la società da trasformare, una votazione distinta per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori proposti dai sindacati, una simile modalità elettorale deve essere mantenuta.

Due organizzazioni sindacali tedesche, la IG Metall e la ver.di, contestano dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi le modalità di designazione dei rappresentanti dei lavoratori all'interno del consiglio di sorveglianza della società europea SAP, il quale è composto in maniera paritetica da membri in rappresentanza degli azionisti e dei lavoratori.

Le modalità controverse sono state oggetto di accordo tra la SAP e la delegazione speciale di negoziazione 1 istituita al suo interno nell'ambito della trasformazione della SAP - fino a quel momento società per azioni di diritto tedesco - in società europea (SE). Esse prevedevano che, in caso di riduzione del numero dei membri del consiglio di sorveglianza della SAP SE da 18 a 12, i sindacati potessero sempre proporre candidati per una quota dei sei seggi spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, candidati, questi, non più eletti sulla base di una votazione distinta da quella prevista per l'elezione degli altri membri in rappresentanza dei lavoratori. Di conseguenza, la presenza effettiva di un rappresentante dei sindacati tra i rappresentanti dei lavoratori all'interno di tale consiglio di sorveglianza non viene più garantita.

Investita del procedimento, la Corte federale del lavoro tedesca ritiene che, sul fondamento del solo diritto tedesco, occorrerebbe accogliere la domanda presentata dai due sindacati e annullare le modalità controverse. Secondo il diritto tedesco, infatti, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione, gli elementi di una procedura di coinvolgimento dei lavoratori - i quali caratterizzano l'influenza dei lavoratori sul processo decisionale all'interno di una società - devono rimanere in misura equivalente. L'applicazione di una votazione distinta per l'elezione dei candidati proposti dai sindacati avrebbe precisamente lo scopo di rafforzare l'influenza dei rappresentanti dei lavoratori sul processo decisionale all'interno di una società, garantendo che, tra tali rappresentanti, figurino persone che possiedano un elevato grado di familiarità con le condizioni e le esigenze della società, al tempo stesso dotate di competenze esterne.

Nutrendo dubbi circa la questione se la direttiva 2001/86, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, non preveda un livello di protezione uniforme diverso e meno elevato rispetto a quello previsto dal diritto tedesco e che vincolerebbe, se del caso, tutti gli Stati membri, la Corte federale del lavoro ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare tale direttiva.

Secondo il tenore letterale di quest'ultima, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a tale SE prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE (principio «prima/dopo»).

Con l'odierna sentenza, la Corte constata che l'accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una SE costituita mediante trasformazione deve prevedere una votazione distinta per eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all'interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una simile votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE.

Pertanto, nel caso di specie, è in relazione al diritto tedesco che si applicava alla SAP prima della sua trasformazione in SE, in particolare alla legge tedesca in materia di cogestione dei lavoratori, che si deve valutare se l'accordo di coinvolgimento garantisca un livello quantomeno identico di coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale all'interno di tale società dopo la sua trasformazione in SE.

La Corte evidenzia che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che la grande varietà delle normative e delle prassi esistenti negli Stati membri circa le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società rendesse inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento dei lavoratori applicabile alle SE. In tal modo, esso ha inteso scongiurare il rischio che la costituzione di una SE, in particolare mediante trasformazione, porti alla riduzione, o addirittura alla scomparsa, dei diritti di coinvolgimento di cui godevano i lavoratori della società da trasformare in SE in forza della legge e/o delle prassi nazionali.

La Corte precisa, per altro verso, che il diritto di proporre una determinata quota di candidati alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori all'interno di un consiglio di sorveglianza di una SE costituita mediante trasformazione, come la SAP, non può essere riservato ai soli sindacati tedeschi, ma deve essere esteso a tutti i sindacati rappresentati nell'ambito della SE, delle sue affiliate e dipendenze, in modo da garantire la parità tra tali sindacati in relazione a detto diritto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.