Accesso ai documenti e eccezione relativa alla tutela del processo decisionale

La Redazione
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15 Settembre 2022

Il Tribunale I grado UE si pronuncia sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente applicato l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale e in quanto un interesse pubblico prevalente giustificherebbe la divulgazione dei documenti richiesti, i quali dovrebbero beneficiare del più ampio accesso accordato ai documenti legislativi; sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in quanto l'eccezione previsto dal citato art. 4 dovrebbe essere interpretata tanto più restrittivamente in quanto le informazioni richieste riguardano emissioni nell'ambiente; infine, sull'erronea applicazione dell'articolo 4, par. 1, lett. b), e par. 6, del reg. n. 1049/2001.

Segnaliamo la sentenza del Tribunale I grado UE, Sesta Sezione ampliata, del 14 settembre 2022, nelle cause riunite T‑371/20 e T‑554/20, Pollinis France, con sede in Parigi (Francia), contro Commissione europea,

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi – Documento di orientamento dell'EFSA relativo alla valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari per le api – Posizioni individuali degli Stati membri – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale».

La ricorrente è un'organizzazione non governativa francese che opera per la tutela dell'ambiente e ha l'obiettivo di proteggere le api selvatiche e comuni e di promuovere l'agricoltura sostenibile allo scopo di aiutare a preservare gli impollinatori.

La ricorrente deduce quattro motivi, sostanzialmente identici, nei confronti di ciascuna delle decisioni impugnate.

Il primo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente applicato l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale. Il secondo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto un interesse pubblico prevalente giustificherebbe la divulgazione dei documenti richiesti, i quali dovrebbero beneficiare del più ampio accesso accordato ai documenti legislativi. Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in quanto l'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 dovrebbe essere interpretata tanto più restrittivamente in quanto le informazioni richieste riguardano emissioni nell'ambiente. Il quarto motivo verte sull'erronea applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

Per il Tribunale, le decisioni della Commissione europea C(2020) 4231 final, del 19 giugno 2020, e C(2020) 5120 final, del 21 luglio 2020, devono essere annullate in quanto negano l'accesso ai documenti richiesti in base all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.