La CGUE sul riconoscimento dello status di interveniente dinanzi al Tribunale
02 Agosto 2022
Segnaliamo le tre ordinanze della Corte di giustizia UE (Grande Sezione) del 1° agosto 2022, nelle cause C-31/22 P(I) e C-32/22 P(I), aventi ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposte il 10 gennaio 2022 e l'ordinanza in causa C‑74/22 P(I), avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 28 gennaio 2022.
«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell'ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell'impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione» e
«Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile» [per ord. in causa C‑74/22 P(I)]. .
Con la loro impugnazione i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Tribunale dell'Unione europea, del 6 dicembre 2021, con cui quest'ultimo ha negato il riconoscimento a loro favore dello status di interveniente nella causa T 263/16 RENV e l'acquisizione agli atti di detta causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C 337/19 P, EU:C:2021:741), ai fini della soluzione della controversia nell'ambito di detta causa.
Per la Corte di giustizia UE, Grande Sezione, le decisioni del Tribunale dell'Unione europea impugnate devono essere annullate. |