La CGUE sul riconoscimento dello status di interveniente dinanzi al Tribunale

La Redazione
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02 Agosto 2022

I ricorrenti chiedono alla Corte di giustizia UE l'annullamento della decisione del Tribunale del 6 dicembre 2021, con cui quest'ultimo ha negato il riconoscimento a loro favore dello status di interveniente e l'acquisizione agli atti di detta causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021 ai fini della soluzione della controversia nell'ambito di detta causa.

Segnaliamo le tre ordinanze della Corte di giustizia UE (Grande Sezione) del 1° agosto 2022, nelle cause C-31/22 P(I) e C-32/22 P(I), aventi ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposte il 10 gennaio 2022 e l'ordinanza in causa C‑74/22 P(I), avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 28 gennaio 2022.

«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell'ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell'impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione» e

«Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile» [per ord. in causa C‑74/22 P(I)].

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Con la loro impugnazione i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Tribunale dell'Unione europea, del 6 dicembre 2021, con cui quest'ultimo ha negato il riconoscimento a loro favore dello status di interveniente nella causa T 263/16 RENV e l'acquisizione agli atti di detta causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C 337/19 P, EU:C:2021:741), ai fini della soluzione della controversia nell'ambito di detta causa.

Per la Corte di giustizia UE, Grande Sezione, le decisioni del Tribunale dell'Unione europea impugnate devono essere annullate.