La CGUE su parità di trattamento e discriminazione diretta e indiretta

La Redazione
La Redazione
20 Ottobre 2022

Per la Corte di giustizia, l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l'entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull'età.

La Corte di giustizia UE, Sesta Sezione, con sentenza del 20 ottobre 2022, nella causa C-301/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d'appello di Oradea, Romania), si è pronunciata sulla interpretazione dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ultima frase, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, YF e a., sette magistrati rumeni, e, dall'altro, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia, Romania), e altri quattro organi giurisdizionali rumeni, in qualità di datori di lavoro di tali magistrati, in merito a una domanda diretta, a titolo di un'asserita discriminazione in materia di occupazione, a che tali organi giurisdizionali siano condannati a versare ai magistrati di cui trattasi un'indennità, equivalente alla differenza tra il loro stipendio effettivamente percepito e quello che essi avrebbero dovuto percepire conformemente a una normativa nazionale che ritengono sia loro applicabile.

Per la Corte di giustizia, l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l'entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull'età.

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest'ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo 1.