Adozione maggiorenne straniero
20 Ottobre 2022
Come si prova l'irreperibilità dei genitori di un maggiorenne straniero se questi sono cittadini di uno Stato in cui non esiste un'anagrafe come in Italia (esempio Brasile) e non è possibile, dunque, rintracciarne l'attuale residenza, tantomeno sapere se sono ancora in vita?
L'adozione di maggiorenne (articoli 291-314 del codice civile, modificati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184) è un istituto nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di tramandare il nome ed il patrimonio familiare.
L'adottato acquista uno status assimilabile a quello del figlio legittimo.
Egli assume il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio, acquista i diritti successori nei confronti dell'adottante ed il diritto agli alimenti.
Possono adottare le persone, coniugate o meno, che abbiano compiuto 35 anni e che superino di almeno 18 anni l'età di coloro che vogliono adottare.
Occorre precisare, con riguardo alla questione prospettata, che l'adozione coinvolge necessariamente i rapporti personali di due famiglie, che più o meno grandi, si trovano ad intrecciarsi.
Per questo motivo, la legge richiede che i familiari più stretti coinvolti nel procedimento di adozione prestino il loro consenso.
In particolare, ai sensi dell'art. 297 c.c., affinché si possa procedere all'adozione, si richiede il consenso del coniuge dell'adottante (se sposato e se non chiede anche lui l'adozione) e dei figli maggiorenni dell'adottato; inoltre è richiesto il consenso dei genitori dell'adottando e del suo coniuge se sposato e non legalmente separato.
Inoltre, nel caso in cui il consenso di uno di questi soggetti non sia stato prestato, il Tribunale civile, dopo aver sentito gli altri interessati, può valutare ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, il rifiuto al consenso e dichiarare ugualmente l'adozione.
Al contrario, laddove il mancato consenso provenga dal coniuge convivente con l'adottante o l'adottando, la mancanza di consenso determina il rigetto della richiesta di adozione.
Se l'adottando è un cittadino straniero, ci si chiede come possa essere espresso il consenso dei genitori o del coniuge, se gli stessi si trovano all'estero e sono impossibilitati ad entrare in Italia.
L'art. 297 c.c. ammette che il “Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Se i genitori sono deceduti occorre presentare il certificato di morte mentre nel caso in cui siano vivi dovranno presentare il loro assenso secondo l'art. 311 c. c.
Si ricorda che il ricorso per l'adozione di persona che ha compiuto la maggiore età va presentato al Presidente del Tribunale e deve contenere, tra l'altro, la richiesta di fissazione dell'udienza per la prestazione dei consensi dell'adottante e dell'adottando e dei coniugi dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
La non presenza in Italia, la difficoltà a raggiungere il territorio italiano, o la propria permanenza all'estero, non sono condizioni sufficienti per far dichiarare al giudice la irreperibilità di coloro che dovrebbero esprimere il proprio consenso all'adozione.
Per questo, una possibilità è quella di far esprimere ai parenti all'estero, il proprio consenso per procura, delegando puntualmente ed espressamente un'altra persona, presente in Italia, a prestarlo in sua vece, davanti al giudice.
La procura speciale, autenticata da un notaio, tradotta e legalizzata presso l'Ambasciata d'Italia del luogo dove i familiari dall'adottando si trovano, è depositata di fronte al giudice al quale si richiede di dichiarare l'adozione (Cfr. Tribunale Civile di Roma, sent. 14/2016, RG 12320/2015).
Laddove neppure ciò sia possibile perché, come nel caso in esame, non si conosce assolutamente la residenza all'estero o non si sa neppure se i genitori siano in vita (quindi è impossibile notificare il provvedimento di fissazione dell'udienza ) potrà essere interpellato l'ufficio consolare di riferimento per assumere le dovute informazioni sui soggetti.
Si ha irreperibilità, infatti, quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (Cass. n. 13218/2013) che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c.
Inoltre sarà comunque possibile ricorrere alle modalità di notifica previste dall' artt. 143 c.p.c. che disciplina la notifica a persona di residenza , dimora e domicilio sconosciuti.
Tale norma prevede che qualora sia effettivamente impossibile individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del soggetto poiché risultano totalmente sconosciuti, si procede al deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e solo nel caso di non conoscenza di entrambi i luoghi verrà consegnata copia dell'atto al Pubblico Ministero.
Venti giorni dopo il compimento di tutte le predette formalità la notificazione si considera andata a buon fine. Spetterà poi al giudice compiere, di volta in volta, una indagine in concreto sull'uso della comune diligenza da parte del notificante, al fine di considerare validamente effettuata una notifica ex art. 143 c.p.c.
E' consentito, quindi, procedere alla notificazione del decreto di apertura del procedimento nei confronti di persona non residente, né domiciliata, né dimorante nel territorio nazionale nelle forme previste dall'art. 143 quando le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario non hanno dato esito nonostante l'impiego della normale diligenza, da valutare anche alla stregua delle esigenze proprie del procedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella trattazione (Cass. n. 19735/2015).
Si ricorda, da ultimo, che la notifica di un atto a persona residente o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo le Convenzioni internazionali eventualmente vigenti, costituenti fonti primarie o secondo la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. n. 71/2011 che ha abrogato il Dpr n. 200/1967), oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'Unione Europea, secondo il disposto del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007.
Se ciò non è possibile suppliscono le norme previste dal codice di procedura civile disciplinanti le notificazioni.
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